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Legge 104, ora l'INPS può revocartela insieme alla pensione d'invalidità, attento alla visita di revisione: cosa fare

Legge 104, ora l'INPS può revocartela insieme alla pensione d'invalidità, attento alla visita di revisione: cosa fare
Le agevolazioni e prestazioni connesse allo stato di disabilità, accertato ai sensi dell’art. 3 della Legge 104, non sempre sono definitive. Ci sono casi in cui lo stato di grave disabilità è obbligatoriamente soggetto ad una visita di revisione da parte della Commissione medica dell’ASL. Bisogna inoltre fare attenzione ai limiti di reddito
La pensione di invalidità è una prestazione economica a favore di soggetti con un'incapacità lavorativa totale e permanente, i quali si trovano in stato di bisogno economico.
La legge (L. n. 118 del 1971) prevede che l'invalidità civile sia riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo.

Per valutarne la sussistenza, una Commissione medica dell'ASL procederà ad accertamenti medici e clinici. La Commissione può accertare vari livelli di gravità dell'invalidità e, rispetto alla percentuale di invalidità accertata, il soggetto ha diritto a differenti benefici: dal 33% al 66% si ha un'invalidità civile lieve; dal 67% al 99%, il grado d'invalidità civile è medio-grave; con il 100% di invalidità si configura uno stato di non autosufficienza.

Qualora sia stata riconosciuta un'invalidità al 100%, si ha diritto alla pensione di inabilità, nel rispetto dei limiti reddituali e di altri requisiti sanitari e amministrativi.
L'invalidità civile, in particolare, si connota come definitiva se la Commissione medica accerta una riduzione permanente della capacità di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla perdita di un arto (braccio o gamba) o di un senso (vista, udito, ecc.).
In questi casi la Commissione medica non richiede visite di revisione, perché la situazione non può cambiare. L'INPS può, tuttavia, convocarla per un controllo straordinario, soprattutto se emergono nuove cure o tecnologie che migliorano la capacità lavorativa.

L'Istituto nazionale di previdenza è, infatti, sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, sul presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario (cfr. sul punto l'art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).
Ne deriva che l'INPS può diminuire o revocare un'invalidità considerata definitiva laddove, all'esito di una visita straordinaria, ritenga che la situazione sia migliorata. In pratica, ciò potrebbe verificarsi se la persona ha recuperato in parte o tutta la capacità di lavorare, per effetto - ad esempio - dell'innesto di una protesi innovativa che consente di lavorare anche senza un arto, o di un trapianto che permette di riacquistare la vista.

In simili casi, dunque, l'INPS può ridurre o cancellare l'invalidità, una volta riscontrato un effettivo miglioramento.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta - è bene rammentarlo - la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del D.P.R. 698/1994).

Quando è necessario fare la visita di revisione, cosa succede?
Compete all’INPS convocare l’interessato dinanzi alla Commissione medica per la visita. Se la visita di revisione ha esito positivo, c’è la conferma dello stato di disabilità di cui all'art. 3 della legge 104 e, quindi, ci sarà la proroga delle agevolazioni previste dalla Legge 104. Al contrario, se la visita ha esito negativo, l’INPS comunica la revoca dello stato di disabilità e, quindi, si perderà il diritto ai benefici della Legge 104. In questa ipotesi, si perderanno le agevolazioni della Legge 104 dal giorno successivo a quello in cui è stato emesso il verbale di revisione.

E se l'INPS tarda a convocare per la visita di revisione?
Fino alla data di comunicazione da parte dell’INPS, si potrà continuare a godere dei benefici stabiliti dalla Legge 104. La formulazione dell'art. 25, comma 6-bis del D.L. n. 90 del 2014 non lascia dubbi: "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)".

Si ricorda, infine, che l'INPS, con il messaggio n. 188/2025, ha diffuso le istruzioni operative relative alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 62/2024 in materia di accertamento della condizione di disabilità e invalidità previdenziale. Queste disposizioni, valide dal 1° gennaio 2025, includono innovazioni che semplificano le visite di revisione e l'accertamento dei requisiti sanitari.

Secondo le nuove regole, le visite di revisione delle prestazioni riconosciute a soggetti con patologie oncologiche saranno effettuate mediante valutazione sugli atti, purché la documentazione sanitaria fornita consenta un’analisi obiettiva. A tal fine, l’INPS invierà agli interessati una comunicazione, con l’invito a trasmettere la documentazione necessaria entro 40 giorni.

La Commissione medica procederà, quindi, alla valutazione basandosi sugli atti ricevuti e sugli elementi già in proprio possesso. Tuttavia, permane la possibilità di richiedere una visita diretta. In questo caso, gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Centro Medico Legale competente tramite PEC o e-mail, rispettando il medesimo termine di 40 giorni.

Attenzione anche ai limiti di reddito. Con la circolare n. 153 del 2025 l’Inps ha reso noti gli importi rivalutati delle pensioni di invalidità civile, che saranno in pagamento da gennaio 2026. La pensione base per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti passa da 336,00 a 340,71 euro mensili. L’aumento è contenuto, ma si accompagna a un aggiornamento dei limiti di reddito, indispensabili per continuare a percepire queste prestazioni.
Dal 2026 il limite di reddito personale annuo per invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti sale da 19.772,50 a 20.029,55 euro. Per gli invalidi parziali dal 74% al 99% e, per l’indennità di frequenza dei minori, la soglia cresce invece da 5.771,35 a 5.852,21 euro.

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