Coloro che beneficiano della Legge 104 hanno diritto a varie agevolazioni quali, nel caso specifico, i permessi disciplinati dall'art. 33 della legge 104. Questi sono usufruibili sia dal lavoratore stesso, sia dai familiari che prestano le loro cure al soggetto, ossia i cc.dd. caregiver, per un totale di 3 giorni mensili retribuiti.
È importante sottolineare che tali permessi possono essere anche usufruiti frazionandoli in 2 ore giornaliere e che, nel caso dei caregiver, possono richiederli:
È importante sottolineare che tali permessi possono essere anche usufruiti frazionandoli in 2 ore giornaliere e che, nel caso dei caregiver, possono richiederli:
- i genitori;
- il coniuge o il convivente more uxorio in caso di unione civile;
- i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Ma entriamo nel vivo della questione: il datore di lavoro può richiedere una programmazione mensile dei permessi?
La risposta non è chiara, in quanto non abbiamo una norma che stabilisca questo aspetto dei permessi ex Legge 104. Partiamo col dire che esistono due interpelli - n. 31/2010 e n. 1/2021 - del Ministero del Lavoro, i quali hanno riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione anticipata dei permessi, salvo che tale richiesta non comprometta le esigenze assistenziali del soggetto disabile.
In particolare dagli interpelli emerge che la richiesta preventiva può essere a cadenza settimanale o mensile, laddove:
A sostegno di questa tesi ci sarebbero due sentenze. La prima è la n. 175/2005 della Cassazione, che ha affermato come le necessità del lavoratore e dell'azienda debbano coesistere senza prevalere l'una sull'altra; la seconda è la sentenza del Tribunale di Milano n. 1800/2022, che richiama i principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di un buon andamento da parte dell'imprenditore con il diritto all’assistenza del disabile. Entrambe le sentenze hanno visto il lavoratore come parte soccombente, dando quindi ragione al datore di lavoro in questa sua richiesta.
Inoltre, la stessa Inps, con una circolare del 2011 aveva stabilito che, nei casi di disabilità grave, non era permessa la fruizione dei permessi senza una loro programmazione e comunicazione al datore di lavoro.
Di recente, invece, a rispondere a tale quesito ha pensato il sindacato UILPA Polizia Penitenziaria, il quale ha spiegato - nella nota del 4 settembre - che la normativa è cambiata continuamente negli ultimi anni, al punto da eliminare i requisiti di continuità e di esclusività dell’assistenza.
Inoltre viene richiesto che la legge venga modificata, in modo da far cessare tale pretesa di produzione del “programma di assistenza” sottoscritto anche dalla persona con disabilità, ormai considerata illegittima e incongrua.
Infine, si può affermare che sia indubbiamente opportuno accordarsi con il datore di lavoro affinché egli possa organizzare il lavoro e i servizi, ma questo non legittima un obbligo in capo al lavoratore o al caregiver di fornire un programma assistenziale. Non resta che attendere una risposta da parte del governo a questa nota del sindacato, magari colmando le lacune normative in materia.
La risposta non è chiara, in quanto non abbiamo una norma che stabilisca questo aspetto dei permessi ex Legge 104. Partiamo col dire che esistono due interpelli - n. 31/2010 e n. 1/2021 - del Ministero del Lavoro, i quali hanno riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione anticipata dei permessi, salvo che tale richiesta non comprometta le esigenze assistenziali del soggetto disabile.
In particolare dagli interpelli emerge che la richiesta preventiva può essere a cadenza settimanale o mensile, laddove:
- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare le giornate di assenza;
- tale programmazione non comprometta il diritto del disabile all'assistenza;
- si seguano criteri condivisi dai lavoratori e dalle loro rappresentanze.
A sostegno di questa tesi ci sarebbero due sentenze. La prima è la n. 175/2005 della Cassazione, che ha affermato come le necessità del lavoratore e dell'azienda debbano coesistere senza prevalere l'una sull'altra; la seconda è la sentenza del Tribunale di Milano n. 1800/2022, che richiama i principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di un buon andamento da parte dell'imprenditore con il diritto all’assistenza del disabile. Entrambe le sentenze hanno visto il lavoratore come parte soccombente, dando quindi ragione al datore di lavoro in questa sua richiesta.
Inoltre, la stessa Inps, con una circolare del 2011 aveva stabilito che, nei casi di disabilità grave, non era permessa la fruizione dei permessi senza una loro programmazione e comunicazione al datore di lavoro.
Di recente, invece, a rispondere a tale quesito ha pensato il sindacato UILPA Polizia Penitenziaria, il quale ha spiegato - nella nota del 4 settembre - che la normativa è cambiata continuamente negli ultimi anni, al punto da eliminare i requisiti di continuità e di esclusività dell’assistenza.
Inoltre viene richiesto che la legge venga modificata, in modo da far cessare tale pretesa di produzione del “programma di assistenza” sottoscritto anche dalla persona con disabilità, ormai considerata illegittima e incongrua.
Infine, si può affermare che sia indubbiamente opportuno accordarsi con il datore di lavoro affinché egli possa organizzare il lavoro e i servizi, ma questo non legittima un obbligo in capo al lavoratore o al caregiver di fornire un programma assistenziale. Non resta che attendere una risposta da parte del governo a questa nota del sindacato, magari colmando le lacune normative in materia.