Con il termine «caregiver familiare» si designa proprio colui che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza. Il caregiver familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza, nonché di ogni altro atto, anche amministrativo, che la persona assistita non è più in grado di compiere; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibile ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare.
Ci sono situazioni in cui questa funzione di aiuto assume connotati di impegno tali da rendere necessarie ed opportune misure di adattamento personalizzate a favore delle persone – lavoratori e lavoratrici – che si trovano nella condizione di assistere una persona cui sono legati per motivi affettivi o di parentela, quale che sia la loro età, perché affette da patologie invalidanti, anche croniche o degenerative.
Con la sentenza C-38/24 dell'11 settembre 2025 – si rammenta – la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha precisato i confini applicativi della normativa antidiscriminatoria, estendendo gli “accomodamenti ragionevoli” anche a lavoratori e lavoratrici caregiver, ovvero a coloro che, pur non presentando una disabilità personale, prestano assistenza a un familiare disabile. Si tratta di una lettura estensiva del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in connessione con la direttiva 2000/78/CE e in ossequio al "modello sociale della disabilità".
Cosa sono gli accomodamenti ragionevoli?
Il concetto di soluzione/accomodamento ragionevole trova fondamento nell'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Si tratta di quelle modifiche o adattamenti necessari, appropriati e non eccessivamente onerosi, adottati nei singoli casi per consentire alle persone con disabilità il pieno godimento dei propri diritti su base di uguaglianza.
Il principio ha progressivamente influenzato la normativa europea e nazionale, trasformandosi in uno strumento centrale per l'inclusione nel mondo del lavoro, non solo delle persone direttamente interessate dalla disabilità, ma – come chiarito ora dalla CGUE – anche dei familiari che se ne prendono cura.
In Italia, il Decreto Legislativo n. 62/2024 rappresenta un tassello fondamentale per l'attuazione di questi principi. Il decreto mira a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali da parte delle persone con disabilità, anche attraverso il riconoscimento di accomodamenti ragionevoli per i contesti lavorativi.
In particolare, l'art. 5 bis della L. n. 104 del 1992, introdotto dallo stesso decreto, definisce l'accomodamento come l'insieme di misure necessarie, pertinenti, appropriate e adeguate, da valutare rispetto all'entità della tutela richiesta, al contesto specifico e alle risorse disponibili
Adesso, allineandosi al diritto europeo e alle posizioni espresse dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9104 depositata lo scorso 13 aprile, ha rafforzato la tutela dei caregiver, avvicinandone la protezione a quella prevista per le persone con disabilità.
Il principio centrale espresso dal Supremo Collegio è che può configurarsi una discriminazione indiretta non solo nei confronti del lavoratore disabile, ma anche del lavoratore che subisce un pregiudizio in ragione dell’assistenza prestata a un familiare disabile. In questo quadro, il datore di lavoro è tenuto ad adottare “accomodamenti ragionevoli” stabili e non meramente temporanei, purché non comportino oneri sproporzionati.
Il caso riguardava una dipendente di ATAC, operatrice di stazione e madre di un figlio con disabilità, che aveva chiesto l’assegnazione stabile al turno mattutino. La domanda era stata respinta dal Tribunale di Roma e poi dalla Corte d'Appello di Roma, che avevano escluso la discriminazione, ritenendo la lavoratrice già sufficientemente agevolata.
La Cassazione ha censurato la decisione d’appello, osservando che il giudice non aveva valutato adeguatamente la necessità di soluzioni strutturali e non provvisorie, in presenza di una condizione di assistenza stabile e duratura. Inoltre, ha sottolineato che non si può limitare il confronto ai soli lavoratori disabili diretti, perché la discriminazione va valutata rispetto alla specifica situazione del caregiver e alle sue esigenze di cura.
È stato ritenuto rilevante anche il fatto che l’azienda avesse già previsto, in altri casi, assegnazioni stabili a turni agevolati per lavoratori con inidoneità, dimostrando quindi l’esistenza di margini organizzativi non adeguatamente considerati nel caso concreto.
Infine, la Corte ha affermato che:
- l’adozione di misure solo temporanee non è sufficiente quando la disabilità (anche del familiare assistito) è permanente;
- è discriminatorio trattare situazioni con esigenze diverse come equivalenti;
- è discriminatorio anche il mancato riscontro del datore alla disponibilità del lavoratore a soluzioni alternative, inclusa l’eventuale adibizione a mansioni inferiori, se ciò può evitare la compromissione della vita lavorativa.