Preliminarmente è opportuno ricordare che l’iscrizione alla cassa previdenziale prevista per la propria categoria di appartenenza è vincolante per ogni lavoratore.
Tuttavia, il nostro ordinamento prevede alcuni casi specifici in cui un lavoratore con partita IVA può non versare i contributi al proprio ente di previdenza (normalmente l’Inps, ma per alcune categorie di lavoratori autonomi, come ad es. gli avvocati, esistono enti previdenziali ad hoc: nel caso degli avvocati appunto la Cassa Forense).
Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le ipotesi in cui un lavoratore autonomo non è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali:
- lavoratore dipendente full time, con partita IVA, che svolge un’attività commerciale in contemporanea ad un’attività di lavoro dipendente full time;
- professionista/autonomo, non iscritto ad alcun albo professionale, ma alla gestione separata Inps, che non emette alcuna fattura durante l’anno per mancata produzione di redditi;
- lavoratori autonomi che aprono una partita Iva usufruendo di accordi sulla previdenza con Stati esteri.
Con riferimento al primo caso, il nostro ordinamento prevede un regime favorevole nei confronti di un lavoratore dipendente, con contratto di lavoro full time, che apra una partita Iva. Lo stesso infatti sarà esonerato dal versamento dei contributi Inps. Questo perché, essendo il lavoratore già titolare di un contratto di lavoro dipendente, l’obbligo di versamento dei contributi è adempiuto da parte del datore di lavoro. In questo caso, vige una sorta di presunzione, secondo cui l’attività da lavoro dipendente costituisce attività lavorativa principale, mentre quella da lavoro autonomo viene considerata attività secondaria.
Sussistono però alcune condizioni che devono essere rispettate per usufruire di tale beneficio fiscale.
In particolare:
- L’attività svolta in modo autonomo deve rientrare tra quelle per cui è prevista la contribuzione INPS per gli artigiani ed i commercianti;
- Il contratto di lavoro dipendente deve essere full time e non part-time. Tuttavia, è stata attribuita agli uffici territoriali dell’Inps una certa discrezionalità in ordine alla possibilità di esonerare i lavoratori part time, che svolgono 38 ore lavorative settimanali, dall’obbligo di versamento dei contributi previdenziali.
La condizione in questo caso è che il lavoratore svolga attività commerciale o artigianale. Non possono infatti beneficiare di tale previsione i professionisti che devono iscriversi al proprio sistema di previdenza, previsto dal proprio ordine professionale oppure alla Gestione separata Inps.
La seconda ipotesi riguarda i soggetti che svolgono attività professionali, senza però essere tenuti ad iscriversi ad alcun albo professionale. In questo caso però l’ulteriore presupposto è che il lavoratore non abbia prodotto alcun reddito nel corso dell’anno. Inoltre, tali lavoratori sono comunque iscritti alla Gestione separata Inps.
L’ultima ipotesi è quella dei lavoratori che beneficiano di particolari accordi conclusi tra l’Italia e Stati esteri. Si tratta di tutti quei lavoratori che spostano la propria attività professionale in Italia. Avendo questi ultimi sempre versato i contributi previdenziali nel paese di residenza e di origine, possono beneficiare di particolari accordi siglati dall’Italia, che permettano loro di continuare a versare i contributi nel proprio paese di origine.
Non si tratta quindi di un esonero tout court, bensì di un’agevolazione fiscale, che permetta al lavoratore trasferitosi nel nostro Paese di continuare ad usufruire del regime previdenziale del proprio Stato di provenienza, nel quale magari ha già maturato annualità contributive rilevanti.