Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Lavoratori, da oggi tutto il tempo che passate in azienda vi deve essere retribuito, anche i momenti in cui non lavorate

Lavoratori, da oggi tutto il tempo che passate in azienda vi deve essere retribuito, anche i momenti in cui non lavorate
Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha stabilito il diritto alla retribuzione per tutto il tempo di permanenza effettiva del lavoratore nella sede di lavoro
La Corte di cassazione Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 14848/2024, ha statuito il diritto di ogni lavoratore di ottenere il pagamento anche per i 5 minuti giornalieri, necessari per le operazioni di timbratura del cartellino all'ingresso della sede di lavoro e per le procedure di log on. Analogo discorso vale per la procedura di log off e per la timbratura d'uscita.

Con la suddetta ordinanza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da Telecom Italia contro la sentenza della Corte di appello di Roma. La Corte territoriale, infatti, aveva condannato la ricorrente a pagare le cifre di 547,00 €, 467,00 € e 513,00 € nei confronti di tre dipendenti della stessa.
I giudici di merito, infatti, avevano qualificato come “orario di lavoro effettivo” (e quindi soggetto ad obbligo retributivo da parte del datore di lavoro) il tempo necessario per accedere alla sede di lavoro, strisciare il cartellino sui tornelli posti all'ingresso e accendere il proprio computer, ultimando le procedure di log on. Secondo la Corte d'appello, lo stesso ragionamento vale anche per le procedure di uscita dalla sede di lavoro.

Contro tale decisione proponeva appello la Telecom Italia.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte territoriale. Infatti, secondo la Cassazione, la decisione dei giudici di merito era conforme alla disciplina prevista in materia di orario di lavoro. La stessa è contenuta nel d.lgs. 66/2003, nonché nelle direttive comunitarie 93/104 e 203/88, per cui dev'essere garantita la retribuzione anche per il tempo di lavoro necessario all'esecuzione delle operazioni anteriori e posteriori allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il presupposto risiede nella obbligatorietà e propedeuticità di tali attività all'attività lavorativa.

In particolare, la Corte d'appello tiene conto della norma di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 66/2003, secondo cui è rilevante, ai fini del computo della retribuzione, sia il tempo di effettivo svolgimento della stessa, sia quello di effettiva disponibilità e presenza del lavoratore sul posto di lavoro, pure qualora lo stesso sia necessario al solo svolgimento di attività accessorie alla prestazione di lavoro.

Una decisione analoga è stata assunta con riferimento ai lavoratori di un’acciaieria, ai quali veniva riconosciuta la retribuzione per il tempo necessario a raggiungere la propria postazione lavorativa, dal momento in cui avveniva la timbratura del cartellino, e quello, invece, necessario ad allontanarsi dal luogo di lavoro ed effettuare la timbratura di uscita.
La decisione si fonda sulla considerazione per cui tale percorso è “necessario e obbligatorio” per svolgere l'attività lavorativa, motivo per cui lo stesso dev'essere necessariamente retribuito.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.