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L'intimazione di sfratto per finita locazione può avere anche il valore di una disdetta?

L'intimazione di sfratto per finita locazione può avere anche il valore di una disdetta?
Secondo la Cassazione, anche l'intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto.
L’intimazione di sfratto (artt. 657 ss. c.p.c.) può avere anche il valore di disdetta del relativo contratto di locazione?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28471 del 29 novembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello de l’Aquila aveva confermato la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di sfratto per finita locazione di un terreno, proposta dal Comune di L’Aquila nei confronti di una società.

Secondo la Corte d’appello, infatti, il Comune, prima della scadenza del contratto di locazione, aveva già intimato lo sfratto alla società e tale intimazione rappresentava una “idonea disdetta” del contratto stesso.

Ritenendo la decisione ingiusta, la società aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla società, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto che “anche l'intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto”.

In sostanza, secondo la Cassazione, poiché l’intimazione di sfratto dimostra che il locatore non ha intenzione di rinnovare il contratto, la stessa assume anche il valore di una normale disdetta del contratto stesso.

In tal senso, infatti, si è già espressa la stessa Corte di Cassazione, con le sentenze n. 8443 del 1995, n. 409 del 2006 e n. 263 del 2011.

Precisava la Cassazione, inoltre, che l’intimazione di sfratto è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore, che l'ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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