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Inseguire l’autobus e minacciare l’autista, costringendolo a fermarsi, costituisce interruzione di pubblico servizio

Inseguire l’autobus e minacciare l’autista, costringendolo a fermarsi, costituisce interruzione di pubblico servizio
Per configurare l'interruzione di pubblico servizio è sufficiente che la condotta dell’agente cagioni un turbamento nella regolarità del servizio, inteso come impedimento del suo ordinato e regolare svolgimento.
Recentemente, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un uomo condannato sia in primo grado che in appello per il reato di interruzione di pubblico servizio, per avere questi inseguito un autobus con le persone a bordo, minacciando l’autista e costringendolo a fermarsi.
Nello specifico, l’uomo si era posto all’inseguimento dell’autobus per circa due chilometri, affiancandolo con l’auto e minacciando l’autista, il quale si era visto costretto a chiamare il 113 e a tenere fermo il mezzo pubblico al capolinea per più di mezz’ora, fino all’arrivo della polizia. Condannato in entrambi i gradi di giudizio, l’uomo aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici d’appello, in sede di rinvio, avessero mal interpretato il principio di diritto precedentemente espresso dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento, dal momento che, in fatto, era rimasto accertato che egli non avesse provocato alcun apprezzabile ritardo o interruzione del servizio.
Espressamente il codice penale, all’art. 340, rubricato “Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” prevede, al primo comma, che chiunque, fuori dei casi previsti da particolari disposizioni di legge, cagioni l’interruzione o turbi la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, sia punito con la reclusione fino a un anno.
Si tratta di una fattispecie a forma libera, in cui ciò che rileva non sono tanto le modalità della condotta, quanto piuttosto le sue conseguenze (l’interruzione o il turbamento del servizio o ufficio pubblico). Secondo la giurisprudenza, di conseguenza, il reato può essere commesso con qualunque mezzo.
L'interruzione è concordemente definita come la completa cessazione della prestazione del servizio, con possibilità di una successiva ripresa dello stesso, previa riparazione dei danni subiti. Il concetto di turbamento, invece, è più difficile da definire, in quanto qualsiasi alterazione del normale funzionamento del servizio potrebbe considerarsi turbamento: in questo caso, è opportuno fare riferimento al grado di alterazione della prestazione del servizio rispetto alla regola.
A questo riguardo, in giurisprudenza sono stati affermati diversi principi, non sempre concordanti: che non è necessario un turbamento durevole del servizio, ma basterebbe che quest’ultimo resti compromesso anche per breve tempo, se, comunque, tale compromissione risulti rilevante (Cass. pen. sez. VI, 9/12/2010 e 24/4/2001); che non è sufficiente il turbamento di una singola prestazione, essendo necessario che le sue conseguenze si ripercuotano sull’ufficio nel suo complesso (Cass. pen. sez. VI, 8/6/2006 e 7/1/2003); che, diversamente, è rilevante anche un’alterazione marginale e temporanea del servizio, purché l’agente sia consapevole della possibilità di cagionare un determinato risultato (Cass. pen. sez. VI, 19/3/2019, 2/12/2008 e 26/1/1999).
Nel caso in esame, la Suprema Corte si è espressa con la sentenza n. 7845/2020, affermando che il reato di cui all’art. 340 c.p. può ritenersi integrato anche quando la condotta dell’agente cagioni un turbamento nella regolarità del servizio, ossia quando ne impedisca l'ordinato e regolare svolgimento, il quale è prestato a vantaggio della collettività. Tale principio di diritto fa soprattutto riferimento al tenore letterale della norma, che parla non solamente di interruzione, ma anche di semplice “turbamento rispetto alla regolarità”.
Nonostante la contestazione dell’imputato, questo principio di diritto, enunciato anche dalla precedente sentenza della Cassazione, secondo la Suprema Corte è stato correttamente applicato dai giudici d’appello nel caso concreto, e, pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.


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