Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Giurisdizione del giudice ordinario per il pagamento di prestazioni assistenziali

Giurisdizione del giudice ordinario per il pagamento di prestazioni assistenziali
La Corte d’Appello di Venezia aderisce all’orientamento della Cassazione, contrastante con il diverso indirizzo espresso dal Consiglio di Stato.
Con la sentenza n. 1107/2019, pubblicata il 18.03.2019, la Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata sulla delicata questione del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pagamento di oneri assistenziali.
Su tale questione, infatti, permane un contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni Unite della Cassazione (che sostengono la giurisdizione del giudice ordinario) e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (che, viceversa, afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo).
La Corte d’Appello di Venezia, in questo caso, era investita dell’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in una causa riguardante il pagamento degli oneri per l’assistenza a favore di un soggetto affetto da patologia psichiatrica e inserito in una struttura residenziale.
Il giudice di secondo grado ha ribaltato la decisione del Tribunale, aderendo all’orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, la controversia introdotta da un istituto di cura nei confronti del Comune e della ASL, per il pagamento di rette di degenza relative a pazienti degli ex-ospedali psichiatrici - esclusa, dopo il radicale mutamento del sistema di custodia e cura degli alienati, l’applicabilità dell’art. 7 della legge n. 36 del 1904 e dell’art. 29 del r.d. n. 1054 del 1924 che prevedevano la giurisdizione amministrativa - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, sia nel caso in cui si ritenga che la prestazione in favore del ricoverato integri una prestazione sanitaria, sia nel caso in cui sia ritenuto prevalente il carattere socio-assistenziale di tale prestazione. In entrambi i casi, infatti, il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega a un esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione e non determina alcun sindacato di atti provvedimentali della P.A., vertendosi in tema di corrispettivi per un'obbligazione che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge” (Cass. SS. UU. 20586/2008; conforme Cass. SS. UU. 15377/2009).
In particolare. secondo la sentenza in commento, nella fattispecie oggetto di giudizio sono ravvisabili “tutti gli elementi indicati dalla Corte Suprema”, non essendo in gioco né l’esercizio di poteri autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione né la sindacabilità di provvedimenti dell’Amministrazione stessa.
La Corte d’Appello ha, pertanto, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Padova ai sensi dell’art. 353 del c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.