In particolare, se una cosa oggetto di locazione viene rubata al conduttore, questi può dirsi responsabile nei confronti del locatore?
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti di un altro soggetto, chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione di una videocamera che gli aveva noleggiato per dieci giorni.
Il convenuto aveva contestato la domanda proposta nei suoi confronti, evidenziando che la videocamera in questione gli era stata rubata e, quindi, non poteva essere restituita.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda dell’attore evidenziando che il furto della telecamera, avvenuto con modalità violente (furto con scasso all’interno di un camper) aveva fatto diventare impossibile la prestazione restitutoria, senza che fosse ravvisabile la responsabilità del convenuto.
La decisione era stata confermata anche in grado di appello, con la conseguenza che il proprietario della videocamera oggetto di contestazione aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
Secondo il ricorrente, in particolare, i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avevano dato corretta applicazione all’art. 1588 c.c., in quanto “le modalità del furto, non accompagnato da violenza o da minaccia alla persona, non potevano essere sufficienti a dimostrare la doverosa diligenza del buon padre di famiglia”.
Osservava il ricorrente, in particolare, che non era stato dimostrato che il derubato avesse “fatto tutto ciò che era nelle sue facoltà per adempiere al suo obbligo di custodia”.
Evidenziava il ricorrente, inoltre, che il convenuto non aveva “provato che il camper fosse custodito o recintato” e che, comunque, anche in questo caso, egli “avrebbe dovuto chiedere ai responsabili del campeggio il ristoro dei danni”.
Secondo il ricorrente, infine, il giudice avrebbe dovuto valutare anche il comportamento tenuto dal convenuto dopo il furto, in quanto questi, dopo essere rientrato dalle ferie in camper, “per circa tre mesi non si era preoccupato di dargli notizia di quanto avvenuto”.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Precisava la Cassazione, infatti, che, ai sensi degli artt. 1177, 1587 e 1590 c.c., chi ha in custodia una cosa che gli sia stata concessa in locazione, deve custodire la stessa “con la diligenza del buon padre di famiglia” e ha l’obbligo di “restituirla nello stato medesimo in cui l'aveva ricevuta”.
Rilevava la Cassazione, inoltre, che, ai sensi del primo comma dell’art. 1588, chi ha in locazione la cosa ha l'onere di provare che la eventuale perdita della stessa sia avvenuta “per causa a lui non imputabile”.
In caso di perdita della cosa locata, dunque, il conduttore deve dimostrare non solo il “dato obiettivo della perdita (o del deterioramento), ma altresì dell'assenza di colpa”.
Ebbene, nel caso di specie, secondo la Corte, i giudici dei precedenti gradi di giudizio “avrebbero dovuto considerare l'appetibilità e l'agevole asportabilità del bene mobile oggetto di locazione lasciato temporaneamente incustodito in un camper ancorché chiuso a chiave, nonché la prevedibilità del furto, evento assai frequente che il custode deve rappresentarsi e prevenire apprestando le opportune cautele”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal proprietario della videocamera, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.