La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28665 del 30 novembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti della Provincia di Oristano, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro stradale.
Nello specifico, il soggetto in questione evidenziava si aver percorso, con la propria moto, una strada provinciale e di aver transitato su una buca non segnalata, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente a terra, procurandosi lesioni.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dal conducente e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello, la quale aveva ritenuto che la buca in questione non fosse presente al momento del sinistro, essendo stata “artatamente creata” dal conducente stesso in data successiva e, quindi, fotografata (come da foto, priva di data, prodotta in giudizio dall’attore).
La Corte d’appello aveva evidenziato, inoltre, che “i rilievi della polizia stradale erano assistiti da fede privilegiata” e che dagli stessi era emerso come la strada non presentasse alcuna buca al momento del sinistro.
Ritenendo la decisione ingiusta, il conducente della moto aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non aveva dato corretta applicazione all’art. 2712 c.c., in quanto l’efficacia probatoria della fotografia “è subordinata all'esclusiva volontà della parte contro la quale è stata prodotta e quindi al mancato disconoscimento della conformità della fotografia ai fatti che la riproduzione tende a provare”.
A detta del ricorrente, dunque, la Provincia di Oristano avrebbe avuto l’onere di disconoscere la conformità della fotografia stessa ai fatti di causa, a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, la fotografia stessa fosse priva di data.
Rilevava il ricorrente, inoltre, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20943 del 2009, ha chiarito che “la fotografia non disconosciuta costituisce prova legale della sua conformità alle cose e luoghi rappresentati, sicchè il giudice non può prendere in considerazione prove contrarie alle risultanze di quella legale”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al conducente della moto, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Precisava la Cassazione, in proposito, che le fotografie prodotte in giudizio devono essere conformi alla cosa o al fatto rappresentato e che deve essere la fotografia stessa a dimostrare quanto affermato.
Secondo la Cassazione, dunque, laddove un soggetto faccia valere in giudizio non solo delle circostanze di luogo ma anche delle circostanze di tempo, dalla fotografia “deve emergere anche il dato temporale”.
Di conseguenza, a detta della Cassazione, l’onere di disconoscimento, di cui all’art. 2712 c.c., sorge solo laddove la fotografia rappresenti il fatto allegato, e cioè, nel caso in esame, “la circostanza che a quella determinata data fosse presente la buca allegata”.
Se la fotografia, invece, non è in grado di rappresentare la circostanza fatta valere in giudizio, la controparte ha solo l’onere di contestare la circostanza stessa, senza dover necessariamente disconoscere la fotografia.
Poiché, dunque, nel caso di specie, era stata fatta valere una circostanza temporale (vale a dire, il fatto che, alla data del sinistro, la buca fosse presente) e che la fotografia prodotta in giudizio non recava la data in cui la stessa era stata scattata, la Corte di Cassazione escludeva che la Provincia di Oristano avesse l’onere di disconoscere espressamente la fotografia stessa, ai sensi dell’art. 2712 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal conducente, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.