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Se il figlio frequenta l'Università in un'altra città si può perdere l'assegnazione della casa familiare?

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Se il figlio frequenta l'Università in un'altra città si può perdere l'assegnazione della casa familiare?
L'ex coniuge non perde il diritto all'assegnazione della casa familiare se il figlio, che pur frequenta l’Università in altra città, mantiene con essa uno stabile collegamento.

La decisione relativa all'assegnazione della casa familiare costituisce, come noto, un aspetto particolarmente delicato.

Recentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25604/2018, si è trovata ad affrontare un caso in materia di assegnazione in favore dell'ex coniuge della casa adibita a residenza familiare in cui la donna coabitava con la figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente.

Il padre proponeva ricorso contro il provvedimento di assegnazione, evidenziando come si dovesse tenere in considerazione il fatto che la figlia maggiore di età si trovava ad abitare spesso altrove, frequentando l'Università in un'altra città.

Chiariva la Suprema Corte che l’istituto dell’assegnazione della casa familiare di cui all'art. 155 quater c.c. e all’art. 337 sexies c.c. è previsto dal legislatore al fine di garantire principalmente la tutela dei figli, permettendo ad essi di continuare ad abitare nell'ambiente domestico di riferimento.

La giurisprudenza, nel considerare da un lato l’interesse di natura economica dell’ex coniuge, proprietario o comproprietario dell'immobile, a riottenerne la disponibilità al fine di ricavarne un utile, ad esempio attraverso una vendita o una locazione, e dall'altro, quello della prole a restare a vivere nella propria casa, preferisce senz'altro quest'ultimo. Si considera prevalente l'esigenza dei figli di mantenere le proprie consuetudini di vita, continuando a coltivare le relazioni sociali nel tempo instaurate.

Osserva la Corte di Cassazione che l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta per soddisfare finalità diverse rispetto a questa, tanto è vero che l’affidamento dei figli minori o dei maggiorenni non economicamente autosufficienti ne costituisce il presupposto (Corte di Cassazione, sent. n. 23591/2010).

E', tuttavia, richiesta dalla legge anche la convivenza con tali figli, ai fini della conferma dell’assegnazione della casa coniugale, potendo, diversamente, il provvedimento essere revocato (Corte di Cassazione, ordinanza n. 13295/2014).

All'ex coniuge è precluso lo sfruttamento economico del bene in questione (locazione), preclusione giustificata proprio dall'esigenza di garantire ai figli la stabilità domestica di cui godevano anteriormente alla crisi del rapporto coniugale.

La legge stabilisce che tale assegnazione si mantenga sino al momento in cui il figlio abbia acquisito quell'autonomia economica che lo rende in grado di provvedere autonomamente a se stesso.

Da un lato, quindi, nell'assegnazione della casa familiare non si considera l'aspetto relativo alla proprietà o comproprietà dell’immobile che ne è oggetto, dall'altro, essa non costituisce una misura di tutela per il mantenimento del coniuge economicamente più debole. E' vero, invece, che risponde, come detto, alla finalità di protezione dei figli minori o maggiori di età, ma non economicamente autosufficienti.

Quanto al requisito della stabilità della convivenza, la Corte di Cassazione chiariva che esso potrebbe essere soddisfatto anche nell'ipotesi in cui un figlio viva spesso fuori sede, frequentando, ad esempio, l’Università presso una diversa città.
Sarà sempre necessario procedere ad un'analisi caso per caso, allo scopo di verificare se sussiste, da parte del figlio, la continuità abitativa presso la casa adibita a residenza familiare.
Se, però, un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l’abitazione in oggetto, in cui convive con un genitore, nessuna revoca dell’assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta di quest'ultimo recarsi presso una diversa città per ragioni di studio (Corte di Cassazione, ordinanza n. 25604/2018).

Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione, dovrà valutare in concreto se il collegamento possa considerarsi stabile ed effettivo, ad esempio tenendo conto del numero dei rientri presso l’abitazione familiare e della loro durata, in considerazione anche del luogo in cui è collocato il centro principale degli affari e interessi del figlio.

Se si tratta di ritorni a casa soltanto episodici e puramente occasionali, difetterà il requisito della stabilità che giustifica l’assegnazione della casa familiare, la quale, quindi, potrà essere revocata, in considerazione del mutamento della situazione iniziale.

In altri termini, conclude la Corte di Cassazione, il figlio dovrà mantenere stabile dimora presso la casa in cui prima risiedeva con entrambi i genitori.


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