Quando si parla di eredità e successione, le questioni burocratiche non finiscono mai.
Ci sono diversi adempimenti da fare e, se il patrimonio è cospicuo o gli eredi sono numerosi, può essere ancora più complicato gestire il tutto.
Tra le imposte da pagare, c'è l'imposta di successione.
Ci sono diversi adempimenti da fare e, se il patrimonio è cospicuo o gli eredi sono numerosi, può essere ancora più complicato gestire il tutto.
Tra le imposte da pagare, c'è l'imposta di successione.
Al riguardo, è l'art. 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006 ad individuare le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni.
In particolare, vengono applicate le aliquote:
- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- dell'8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è poi un'ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della Legge 104.
È possibile quindi ritrovarsi, per chi non ha uno stretto grado di parentela con il soggetto defunto, a dover pagare anche importi sostanziosi, pur se il patrimonio è esiguo. Ci si chiede, quindi, se l'Agenzia delle Entrate permetta di pagare l'imposta di successione a rate.
Ebbene, la risposta è sì, ma ovviamente a determinate condizioni.
In merito a tale adempimento, come specificato dall'AdE sul proprio sito, l'imposta di successione viene liquidata dall’ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione, tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.
Il pagamento di tale imposta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine, si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
Per quanto riguarda il pagamento a rate, questo è ammesso ex art. 38 del Testo Unico sulle successioni e donazioni, a determinate condizioni.
In primo luogo, la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Per importi superiori, la modalità a rate è invece ammessa, a queste condizioni:
- almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
- la parte restante è versata in otto rate trimestrali (aumentate a dodici rate nel caso di importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Ai sensi del terzo comma dell'articolo 38, il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il predetto termine, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.
Tuttavia, ai sensi del comma 4, la decadenza è esclusa in caso di lieve inadempimento, e cioè in caso di:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il predetto comma 4 dell'art. 38, relativo al lieve inadempimento, si applica anche con riguardo al versamento in un'unica soluzione.