1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro(1).
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta autoliquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre(1).
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta autoliquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi(1).
4. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;
- b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.
6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.