Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da una condomina nei confronti del condominio, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di “una rovinosa caduta mentre usciva dall’ascensore, attribuita al malfunzionamento dello stesso, che si era arrestato più in basso con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano di uscita”.
Secondo la condomina, in particolare, il condominio avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile, in qualità di “custode” dell’ascensore condominiale, ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Ritenendo la decisione ingiusta, il condomino aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover dar ragione al condomino, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto che l’evento dannoso in questione si fosse verificato per un semplice “caso fortuito”, consistito nel “comportamento negligente” della stessa danneggiata.
Evidenziava la Cassazione, in particolare, che, sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro, nonché di quanto dichiarato dalla danneggiata in sede di interrogatorio, l’evento dannoso doveva ricondursi “solo alla disattenzione della danneggiata”.
In proposito, la Corte precisava che, nel caso di specie, “il dislivello di circa 20 centimetri avrebbe potuto essere intrinsecamente pericoloso” ma che “le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero reso superabile il pericolo – comunque ingeneratosi – se la danneggiata avesse tenuto un comportamento ordinariamente cauto”.
A sostegno della propria decisione, la Corte di Cassazione richiamava una precedente sentenza (la n. 23585 del 2013), con la quale era stato affermato che, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., laddove venga accertato, “che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla condomina, confermando integralmente la sentenza impugnata, condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.