La riduzione dei termini di attesa per il divorzio ha avuto ripercussioni anche per quanto concerne la possibilità di modifica, in sede di divorzio, delle condizioni economiche a suo tempo stabilite per la separazione, che non sembrano più così facilmente modificabili, proprio in ragione del poco tempo che trascorre tra la pronuncia di separazione e quella di divorzio
In particolare, il Tribunale di Brescia, con la recente ordinanza del 13 giugno 2016, si è trovato ad affrontare proprio questo argomento, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dal Tribunale, i coniugi, genitori di due figli, si erano separati consensualmente e avevano stabilito, in sede di separazione, che il padre contribuisse al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un assegno mensile di euro 100,00 e che il medesimo contribuisse, altresì, al mantenimento della moglie, mediante un assegno mensile di euro 400,00.
Le parti, inoltre, avevano stabilito che la casa coniugale, di proprietà del marito, venisse assegnata alla moglie.
Trascorsi i sei mesi necessari, il marito agiva in giudizio al fine di ottenere il divorzio, chiedendo la revoca delle decisione di carattere economico assunte al momento della separazione, in quanto uno dei figli avrebbe raggiunto l’indipendenza economica.
La moglie, tuttavia, si opponeva, affermando che la situazione economica sarebbe esattamente la stessa che sussisteva al momento della separazione.
Ebbene, il giudice, nel decidere la controversia, precisava che “ai fini delle statuizioni economiche nel giudizio di divorzio, l’assetto economico relativo alla separazione, pur non essendo vincolante per il giudice, può rappresentare un valido indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi”. In tal senso, ricorda il Tribunale, si è espressa, infatti, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22500 del 19 ottobre 2006).
Osserva il Tribunale, inoltre, come questo “valore orientativo” delle condizioni di separazione è in particolar modo evidente nella prima fase del giudizio di divorzio, dal momento che, in questa fase, che si svolge davanti al Presidente del Tribunale, “il materiale probatorio è ridotto ed il giudice deve adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti sulla base di una cognizione sommaria”.
Pertanto, precisa il giudice, è chiaro che “quanto stabilito (in seguito a compiuta attività istruttoria) concordato (in ossequio alla volontà dei coniugi) in sede di separazione, assume un importante valore indiziario ai fini delle determinazioni provvisorie di tipo economico, soprattutto quando poco tempo sia trascorso dalla separazione all’udienza presidenziale di divorzio”.
Nel caso di specie, dunque, poiché la sentenza di separazione era particolarmente recente e risultava che fossero intervenute delle modiche delle condizioni economiche delle parti, tali da giustificare l’eliminazione del mantenimento in favore della moglie (la quale, tra l’altro, aveva, nel frattempo, anche perso il lavoro) o del figlio, “tenuto conto che il suo (provvisorio) trasferimento negli Stati Uniti non sembra consentirgli una vera e propria indipendenza economica e, soprattutto, è un fatto precedente alla pronuncia di separazione”.
Il Tribunale, quindi, non ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal padre, rigettando la sua domanda e confermando, in via provvisoria, le condizioni previste nell’accordo di separazione consensuale, omologato dal Tribunale.