Esso è calcolato sommando per ciascun anno di servizio la quota di retribuzione annua che si ottiene dividendo quest'ultima per 13,5 e poi rivalutandola (dal momento del calcolo a quello della effettiva erogazione al dipendente). Non è soggetto ai contributi previdenziali ma è tassabile.
L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 che prevede, ad alcune condizioni, la possibilità di richiederne in via anticipata la liquidazione per non attendere gli ordinari termini previsti dalle disposizioni codicistiche.
Quali sono i requisiti?
Si legge all’art. 2120 citato che il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità:
- di sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL;
- di acquistare la prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- di sostenere le spese relative ai congedi parentali e per la formazione (detta ultima ipotesi è stata introdotta dalla L. 53/2000, art. 7).
Tuttavia tale facoltà non potrà essere più concessa, almeno quest’anno, perché l’Inps ha chiuso il canale telematico per l’invio delle domande a causa della scarsità dei fondi disponibili per il 2024. Lo ha reso noto lo stesso istituto previdenziale con il messaggio n. 1628 del 25 aprile 2024: "Con riferimento alla prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR, si comunica che le risorse finanziarie a essa destinate nel Bilancio di previsione dell’INPS per l’anno 2024 sono, sulla base delle stime effettuate, in via di esaurimento. A tale riguardo, poiché il Regolamento relativo alla prestazione in oggetto prevede, all’articolo 1, comma 3, che l’erogazione dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR avvenga “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”, si comunica che a partire dal 25 aprile 2024 è inibita la presentazione di nuove domande".
Si rappresenta, altresì, che le domande, per le quali la proposta di cessione pervenuta dall’utente abbia superato la verifica di capienza, devono essere esitate con le consuete modalità. In merito alla gestione delle pratiche non elaborate, le Sedi/Poli territoriali e nazionali non devono procedere al mancato accoglimento delle stesse, ma sospenderle in attesa di ulteriori istruzioni operative.