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Decreti ministeriali anti-usura: vale il principio "iura novit curia"

Decreti ministeriali anti-usura: vale il principio "iura novit curia"
I Decreti Ministeriali di rilevazione del tasso soglia di usura devono essere conosciuti e applicati dal giudice in quanto integrativi della legge civile e penale.
È noto che gli interessi applicati nei rapporti bancari si considerano usurari laddove superino determinati tassi soglia.
È altrettanto noto che questa soglia, secondo le previsioni dell’art. 644 comma 3 c.p. e dalla L. 108 del 1996, è calcolata in relazione al Tasso Effettivo Globale Medio (c.d. TEGM), il quale a sua volta è determinato sulla base del costo medio delle operazioni di finanziamento. Tali rilevazioni sono rese note da specifici decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tutto ciò ricapitolato, occorre sottolineare come vi sia poca chiarezza in ordine ai profili probatori riguardanti i citati Decreti Ministeriali.

Ebbene, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29240 del 20 ottobre 2021, ha precisato che i Decreti Ministeriali che fissano il tasso soglia oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari non devono essere necessariamente prodotti in giudizio dalla parte interessata. Essi, infatti, hanno natura integrativa della legge civile e penale e perciò deve applicarsi il principio iura novit curia, facta sunt probanda.
Secondo la Suprema Corte, nello specifico, i decreti rappresentano “disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo”.
È lo stesso dettato dell’art. 644 c.p., d'altronde, a fungere da conferma della natura oggettivamente normativa, ancorchè soggettivamente amministrativa, dei decreti in oggetto, disponendo che è la legge a prevedere il limite oltre il quale gli interessi sono usurari.
Il Giudice, pertanto, può fare riferimento ai predetti decreti sulla base:
· della produzione degli stessi dalle parti;
· della propria conoscenza personale;
· di una richiesta di informazioni rivolta alla P.A.;
· dell’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile.

Va segnalato che tale pronuncia disattende l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza di merito, secondo il quale i Decreti Ministeriali non si spingono a integrare il precetto del legislatore civile e penale ma hanno natura di meri atti amministrativi. Come tali, essi devono essere prodotti in giudizio dalla parte che si duole dell’usurarietà degli interessi, sul capo della quale grava un vero e proprio onere probatorio. In caso di mancata produzione – secondo tale impostazione – per il giudice non sarà quindi possibile decidere ai sensi dell’art. 113 c.p.c.
Questa opzione ermeneutica aveva peraltro trovato accoglimento nella giurisprudenza della Cassazione (si veda, ex multis, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9941 del 2009), la quale ha a lungo escluso l’applicazione del principio iura novit curia in relazione ai Decreti c.d. anti-usura.

La recente pronuncia esaminata, tuttavia, si pone in antitesi con l’orientamento tradizionale e così facendo si pone sulla scia di quanto già affermato dalla Cassazione n. 8883 del 2020.


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