Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda proposta da una donna nei confronti del Comune di Scandicci, volta ad ottenere “il risarcimento dei danni subiti per effetto di una caduta in una buca di una strada in cattivo stato di manutenzione”, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (responsabilità da cosa in custodia).
Secondo i giudici dei primi due gradi di giudizio, infatti, la donna, che abitava vicino al luogo del sinistro e percorreva tutti i giorni quel tratto di strada, “ben ne conosceva il cattivo stato di manutenzione e le insidie che la stessa presentava, sicché era stata una scelta imprudente quella di far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto”.
La donna, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che “l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo”.
Precisava la Cassazione, inoltre, che, nel compiere tale valutazione, occorre tener presente che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata “attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato”, tanto più il comportamento della vittima incide nella verificazione del danno, fino ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso.
Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione evidenziava che risultava accertato che la danneggiata “conoscesse l’esistenza della buca e, in generale, lo stato di cattiva manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro”, con la conseguenza che “l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane proprio in quel punto”.
Secondo la Cassazione, dunque, la condotta della danneggiata era stata idonea a interrompere il rapporto di causalità “fra la condotta attribuibile al Comune di Scandicci e il danno patito dalla R.”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla danneggiata, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.