Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Congedo per cure invalidi, 30 giorni l'anno oltre ai giorni di malattia: ecco come si ottengono, non serve la legge 104

Congedo per cure invalidi, 30 giorni l'anno oltre ai giorni di malattia: ecco come si ottengono, non serve la legge 104
Si chiama congedo per cure e non è una novità, ma uno strumento importante disciplinato dall'art. 7 D.Lgs. 119/2011, a disposizione dei lavoratori mutilati e invalidi. Vediamo di cosa si tratta e i requisiti per l’accesso
Ci sono in ballo 30 giorni di assenze - che si possono aggiungere a quelle per malattia - per ogni anno di lavoro; un bel bottino decisamente. Il legislatore lo concede ad una determinata categoria di persone: si tratta dei mutilati e invalidi con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

È bene subito precisare che i 30 giorni di congedo per cure, che sono frazionabili, si devono prendere nell’anno solare, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre. E non si cumulano.

Per accedere al congedo per cure, a differenza di altri permessi e congedi, non è necessario il riconoscimento della legge 104. Tuttavia è fondamentale che sia stata certificata la riduzione della capacità lavorativa richiesta dall’art 7 del D.Lgs. 119/2011.

I lavoratori devono presentare una domanda al datore di lavoro per ottenere l'autorizzazione al congedo.

Ma quali sono le tipologie di cure ammissibili?
Il congedo per cure può essere utilizzato esclusivamente per sottoporsi a trattamenti, necessari e non rinviabili, correlati all'invalidità riconosciuta. Le cure devono essere prescritte da un medico di base o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e non possono includere esami del sangue o terapie di routine non correlate alla disabilità.
Nella richiesta, inoltre, devono essere evidenti la necessità di effettuare queste cure e la relazione con le patologie da cui il lavoratore è affetto e che sono alla base della riconosciuta invalidità.

Nella domanda di congedo al datore di lavoro, va allegato non solo il certificato del medico di base, ma vanno anche indicati precisamente i giorni di congedo che si intendono sfruttare.
Al rientro in servizio dal congedo, il lavoratore deve consegnare la documentazione o l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha effettuato le cure.
Nel caso di trattamenti terapeutici continuativi, è possibile presentare un'attestazione cumulativa come giustificazione dell'assenza.

Retribuzione durante il congedo
Il periodo di congedo per cure riceve un trattamento analogo alle assenze per malattia, ma - come abbiamo detto - si tratta di 30 giorni aggiuntivi al periodo di comporto, ovvero il periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio, nel quale il datore di lavoro non può procedere al licenziamento art. 2110 del c.c..
Pertanto, durante il congedo, i dipendenti hanno diritto a percepire una retribuzione calcolata secondo le norme applicate per le assenze per malattia.

Nel settore privato, per esempio, durante le assenze per questo congedo, al lavoratore spetta solo la parte di retribuzione a carico del datore di lavoro, perché l’Inps non è tenuta a erogare alcuna indennità. Per questo nel settore privato i primi 3 giorni di assenza, cioè il cosiddetto periodo di carenza, sono liquidati per intero.
Nel settore pubblico, invece, il congedo viene retribuito in misura identica alle normali assenze per malattia, compresa la decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza.

Il congedo per cure rappresenta, in conclusione, un importante strumento di tutela per i lavoratori invalidi, garantendo loro la possibilità di sottoporsi a trattamenti necessari, mantenendo la retribuzione durante il periodo di assenza dal lavoro. La corretta documentazione e il rispetto della procedura sono fondamentali per usufruire pienamente di questo diritto, riconosciuto dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.