Al giorno d’oggi esistono, infatti, numerose attrezzature che possono aiutare queste persone ad essere maggiormente autonome nei loro spostamenti, primo fra tutti il “servo-scala”, ovvero quella poltroncina elettrica che consente di arrivare al piano superiore di un edificio, senza dover percorrere gli scalini a piedi.
Ebbene, se un condomino intendesse installare il montascale lungo le scale condominiali, è necessario il consenso anche degli altri condomini, oppure, in caso di loro rifiuto, è possibile procedere ugualmente?
In proposito, la Cassazione, con la sentenza n. 3858 del 2016 ha fornito alcune interessanti precisazioni.
Nel caso esaminato dalla Corte, il condominio aveva chiesto che il condomino che aveva provveduto ad installare il montascale provvedesse a collocare il seggiolino sul pianerottolo di sua pertinenza, in quanto la collocazione dello stesso sul quarto piano della scala condominiale “determinava una riduzione del calpestio (40 cm su complessivi 98 cm) e un pericoloso ostacolo”.
In primo grado, il Giudice di Pace accoglieva le doglianze del condominio, condannando il condomino a collocare il seggiolino sul pianerottolo di propria pertinenza.
Il Tribunale, in secondo grado, riformava la decisione del Giudice di Pace, rilevando come “l’ingombro provocato dal seggiolino riguardava solo gli ultimi tre-quattro gradini della scala” e che pertanto doveva ritenersi tollerabile la corrispondente ed, inoltre, modesta, compressione del diritto di tutti i condomini a servirsi della scala condominiale.
Precisa la Corte come, in casi simili, trovi applicazione la legge n. 13 del 1989, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, la cui normativa è espressione del principio di solidarietà e persegue “attraverso la tutela dell’interesse particolare dell’invalido, un interesse generale alla accessibilità agli edifici”.
Con particolare riguardo all’installazione del montascale o di altri dispositivi simili, la normativa suddetta prevede una “forma di autotutela”, consentendo all’invalido di “superare il rifiuto del condominio e di installare a sue spese servo scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l’ampiezza delle porte d’accesso”.
Per procedere all’installazione ed ottenere, altresì, l’erogazione del relativo contributo pubblico, è necessaria e sufficiente la presenza di un soggetto portatore di handicap.
E per quanto riguarda l’uso del dispositivo? Una volta installato a cura e spese del singolo condomino, possono usufruirne anche altri soggetti?
Con riferimento a questo punto, la Corte di Cassazione specifica come l’uso del dispositivo possa “servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio”, con la conseguenza che deve escludersi che si sia in presenza di un “diritto personalissimo all’uso dell’impianto”.
E se gli altri condomini lamentassero l’eccessivo ingombro del dispositivo?
Anche in ordine a questa questione si è pronunciata la Corte, nella sentenza sopra citata, chiarendo che deve escludersi “la lesività dell’ingombro determinato dal seggiolino del servo scala in posizione di quiete”, dal momento che lo stesso non compromette l’uso delle scale da parte degli altri condomini.
Inoltre, deve ritenersi “tollerabile il disagio provocato dal restringimento del piano di calpestio, alla stregua del bilanciamento tra esigenze di tutela della proprietà e principio solidaristico, imposto dall’art. art. 1120 del c.c., secondo comma, c.c.”.
Si ricorda, infatti, che tale ultima disposizione consente ai condomini di disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune”.