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Condominio: le innovazioni devono essere approvate dall'assemblea prima di essere eseguite (non dopo)

Condominio: le innovazioni devono essere approvate dall'assemblea prima di essere eseguite (non dopo)
Il Tribunale di Milano ha annullato la delibera dell'assemblea di un condominio che autorizzava l'esecuzione di un manufatto che, in realtà, era già esistente da tempo.
Il condominio può autorizzare un’innovazione quando, in realtà, l’opera è già stata eseguita?

Di questa questione si è occupato il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1769 del 13 febbraio 2017.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una società, proprietaria di un capannone sito all’interno di un condominio, aveva impugnato una delibera dell’assemblea di condominio che prevedeva, all’ordine del giorno, la discussione circa la concessione dell’autorizzazione ad un’altra società - proprietaria di un altro capannone sito all’interno del medesimo condominio - ad installare un piccolo ponte per collegare due magazzini.

Evidenziava la società impugnante, infatti, che il manufatto in questione risultava costruito già da tempo e che, comunque, la successiva autorizzazione assembleare era stata concessa senza le dovute maggioranze e in violazione, dunque, degli artt. 1108 e 1120 c.c.

Il Tribunale riteneva, in effetti, di dover dar ragione alla società che aveva impugnato la delibera, rilevando che, in effetti, il manufatto oggetto di contestazione doveva essere qualificato come “innovazione”, dal momento che il capannone di proprietà della società convenuta, a seguito delle opere eseguite, presentava, una diversa consistenza materiale e veniva utilizzato, addirittura, per fini diversi da quelli precedenti l’esecuzione delle opere stesse.

Il Giudice rilevava, inoltre, che la società attrice aveva provato il pregiudizio subito dalla costruzione del ponte, dal momento che dalla documentazione prodotta in corso di causa era emerso in modo chiaro che la creazione del ponte aveva limitato l’accesso al trasporto di alcuni materiali di grandi dimensioni.

Osservava il Tribunale, infine, che, effettivamente, il ponte era stato realizzato in virtù di un semplice “nulla osta” da parte di alcuni condomini e di un’autorizzazione del solo amministratore: corrispondeva al vero, dunque, che l’assemblea condominiale, con la delibera oggetto di impugnazione, aveva autorizzato l’installazione del ponte in questione quando, in realtà, si trattava di un manufatto già esistente.

Ciò considerato, il Tribunale di Milano accoglieva l’impugnazione proposta dalla società attrice, annullando la delibera dell’assemblea di condominio impugnata e condannando il condominio anche al pagamento delle spese processuali.


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