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No ai condizionatori sulla facciata esterna del condominio se pregiudicano il decoro architettonico

No ai condizionatori sulla facciata esterna del condominio se pregiudicano il decoro architettonico
Capita molto spesso, soprattutto nelle grandi città, di vedere edifici condominiali le cui pareti sono colme di condizionatori d’aria applicati alla facciata del fabbricato.

Ebbene, l’installazione dei condizionatori sulla facciata condominiale è sempre legittimità o possiamo in qualche modo opporci a questa “bruttura”?

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20985 del 6 ottobre 2014, la quale ha fornito alcune interessanti indicazione in merito a questa questione.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il condominio aveva agito in giudizio nei confronti di alcuni condomini che avevano installato i condizionatori d’aria sulla parete esterna dell’edificio condominiale, lamentando che gli stessi avrebbero in tal modo pregiudicato il “decoro architettonico” del fabbricato.

I condomini contestavano quanto affermato dal condominio, rilevando anche come, in un apposito procedimento amministrativo instaurato allo scopo, fosse stato accertato che l’installazione dei condizionatori aveva portato un beneficio a tutti i condomini, con la conseguenza che l’autorità amministrativa aveva espressamente autorizzato l’installazione stessa.

Mentre in primo grado il giudice non riteneva fondate le lamentele del condominio, la Corte d’Appello ribaltava la sentenza, aderendo a quanto affermato dal condominio in tema di decoro, osservando come, in effetti, le caratteristiche estetiche dell’edificio, nonché la sua ubicazione (lo stesso, infatti, non si trovava in un’area industriale, in cui poco conta il fatto che i fabbricati siano esteticamente piacevoli o meno), facevano sì che tali condizionatori dovevano considerarsi elementi idonei a deturpare il decoro e il pregio architettonico del fabbricato.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ritiene di dover aderire alle considerazioni svolte dalla Corte d’Appello, confermando la relativa sentenza.

In particolare, secondo la Cassazione, l’installazione dei condizionatori d’aria sul condominio deve considerarsi una “innovazione”, con conseguente applicabilità dell’art. 1120 c.c., il quale prevede espressamente che i condomini, con apposita delibera assembleare, possano disporre le innovazioni che siano “dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”, mentre sono vietate quelle innovazioni che “possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”.

Secondo la Corte, quindi, applicandosi l’art. 1120 c.c., si deve ritenere che debbano ritenersi vietata, in quanto non diretta “al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”, sia l’innovazione che “ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio e che la relativa valutazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione”.

Peraltro, secondo la Corte, a nulla rileva il fatto che, nel procedimento amministrativo instaurato, sia stato accertato che tale innovazione aveva portato beneficio a tutto il condominio, così come appare irrilevante che l’autorità amministrativa abbia, conseguentemente autorizzato l’installazione stessa. Infatti, secondo i giudici, ciò non toglie, comunque, che l’innovazione in questione debba comunque rispettare i parametri previsti dall’art. 1120 c.c., il quale, come detto, ammette solo le innovazioni che migliorino o rendano più comodo l’uso dei beni comuni del condominio e vieta espressamente quelle che alterino il “decoro architettonico” dell’edificio.

Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, la Corte d’Appello conferma la sentenza di secondo grado che aveva considerato l’installazione dei condizionatori sulle pareti esterne del condominio un’innovazione che alterava il decoro architettonico e il pregio dell’edificio condominiale, come tale vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c.


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