Con l'arrivo dell'estate, la presenza di venditori ambulanti nei luoghi turistici aumenta notevolmente. La tentazione di acquistare prodotti contraffatti, come borse, occhiali o cinture di marchi famosi a prezzi irrisori, è forte, ma è importante sapere che questo tipo di acquisto non è privo di conseguenze, anche per l'acquirente.
Ed è proprio notizia di questi giorni che è costato caro, a una turista tedesca, l’acquisto di una borsa con marchio contraffatto da un venditore abusivo, al mercato settimanale di Forte dei Marmi.
Gli agenti, notando evidenti irregolarità nei dettagli e nella qualità dell’articolo, hanno ipotizzato la contraffazione del prodotto, che è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale. Per la signora è, invece, scattata una sanzione pecuniaria d'importo pari a 600 euro, come previsto dalla legge anche per chi compra merce contraffatta.
Vediamo nel dettaglio cosa dicono il codice penale e la legge in proposito.
Innanzitutto il codice penale, agli artt. 473 e 474, punisce la falsificazione di marchi e la vendita di merce contraffatta.
Chi acquista prodotti falsificati potrebbe essere accusato del reato di ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p. Ciò avviene quando una persona, per procurare a sé o ad altri un profitto, compra merce contraffatta (o rubata o, più in generale, proveniente da un qualsiasi reato), con la consapevolezza che il bene acquistato sia frutto di un reato. Ad esempio, è il caso di chi acquista capi di abbigliamento falsificati con lo scopo di rivenderli per trarne profitto.
Ma il reato di ricettazione si configura anche se si acquista una borsa contraffatta, pur essendo consapevoli della sua falsità, al solo fine di uso personale?
La Corte di Cassazione ha dato una risposta con la sentenza n. 12870 del 2016. Per la Corte, il reato non si configura se il bene è stato acquistato per un uso personale e non per ricavarne un profitto. L’uso personale è l’elemento che permette di distinguere, da un lato, chi si limita ad acquistare un bene contraffatto per scopi puramente personali e, dall’altro, chi si inserisce nella catena di produzione, distribuzione e diffusione del prodotto falsificato. Quindi, è punito colui che destina i beni contraffatti non a sé, ma ad altri.
Tuttavia, chi acquista per sé un bene contraffatto, anche se non commette il reato di ricettazione, comunque realizza un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria che va da 100 a 7.000 euro. Infatti, la legge n. 99 del 2009 punisce l’acquirente finale che compra, a qualsiasi titolo, cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le vende o per il prezzo, fanno pensare che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale. L'intento del legislatore è, evidentemente, quello di porre un freno all'economia illegale, spesso legata allo sfruttamento del lavoro nero e, in alcuni casi, alla criminalità organizzata, oltre che arginare l’abusivismo commerciale e gli impatti negativi sul decoro urbano e sulla sicurezza.
Anche se si esclude la configurabilità della ricettazione nell’ipotesi dell’acquisto per uso personale di prodotti non originali, si potrebbe comunque realizzare un diverso reato: l’incauto acquisto di cui all’art. 712 c.p., punibile con l'arresto fino a 6 mesi. In relazione a tale reato, non è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene acquistato. In questo caso, è sufficiente la colpa dell’acquirente finale. “Colpa” da intendere come negligenza del compratore quando, per le circostanze oggettive della vendita o per le caratteristiche del bene, possa essere nato in lui il semplice sospetto che il prodotto provenisse dal mercato illegale e, comunque, egli non abbia verificato la legittima provenienza del bene.
Ed è proprio notizia di questi giorni che è costato caro, a una turista tedesca, l’acquisto di una borsa con marchio contraffatto da un venditore abusivo, al mercato settimanale di Forte dei Marmi.
Gli agenti, notando evidenti irregolarità nei dettagli e nella qualità dell’articolo, hanno ipotizzato la contraffazione del prodotto, che è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale. Per la signora è, invece, scattata una sanzione pecuniaria d'importo pari a 600 euro, come previsto dalla legge anche per chi compra merce contraffatta.
Vediamo nel dettaglio cosa dicono il codice penale e la legge in proposito.
Innanzitutto il codice penale, agli artt. 473 e 474, punisce la falsificazione di marchi e la vendita di merce contraffatta.
Chi acquista prodotti falsificati potrebbe essere accusato del reato di ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p. Ciò avviene quando una persona, per procurare a sé o ad altri un profitto, compra merce contraffatta (o rubata o, più in generale, proveniente da un qualsiasi reato), con la consapevolezza che il bene acquistato sia frutto di un reato. Ad esempio, è il caso di chi acquista capi di abbigliamento falsificati con lo scopo di rivenderli per trarne profitto.
Ma il reato di ricettazione si configura anche se si acquista una borsa contraffatta, pur essendo consapevoli della sua falsità, al solo fine di uso personale?
La Corte di Cassazione ha dato una risposta con la sentenza n. 12870 del 2016. Per la Corte, il reato non si configura se il bene è stato acquistato per un uso personale e non per ricavarne un profitto. L’uso personale è l’elemento che permette di distinguere, da un lato, chi si limita ad acquistare un bene contraffatto per scopi puramente personali e, dall’altro, chi si inserisce nella catena di produzione, distribuzione e diffusione del prodotto falsificato. Quindi, è punito colui che destina i beni contraffatti non a sé, ma ad altri.
Tuttavia, chi acquista per sé un bene contraffatto, anche se non commette il reato di ricettazione, comunque realizza un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria che va da 100 a 7.000 euro. Infatti, la legge n. 99 del 2009 punisce l’acquirente finale che compra, a qualsiasi titolo, cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le vende o per il prezzo, fanno pensare che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale. L'intento del legislatore è, evidentemente, quello di porre un freno all'economia illegale, spesso legata allo sfruttamento del lavoro nero e, in alcuni casi, alla criminalità organizzata, oltre che arginare l’abusivismo commerciale e gli impatti negativi sul decoro urbano e sulla sicurezza.
Anche se si esclude la configurabilità della ricettazione nell’ipotesi dell’acquisto per uso personale di prodotti non originali, si potrebbe comunque realizzare un diverso reato: l’incauto acquisto di cui all’art. 712 c.p., punibile con l'arresto fino a 6 mesi. In relazione a tale reato, non è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene acquistato. In questo caso, è sufficiente la colpa dell’acquirente finale. “Colpa” da intendere come negligenza del compratore quando, per le circostanze oggettive della vendita o per le caratteristiche del bene, possa essere nato in lui il semplice sospetto che il prodotto provenisse dal mercato illegale e, comunque, egli non abbia verificato la legittima provenienza del bene.