Le stesse hanno affermato, in particolare, che essa è consentita solamente per gli usi agroalimentari, mentre in tutti gli altri casi le condotte di vendita della stessa rivestono comunque carattere offensivo, e integrano di conseguenza il reato di traffico di stupefacenti.
I giudici della Cassazione, intervenendo a chiarire la portata applicativa della L. n. 242 del 2016, hanno prima di tutto svolto la considerazione per cui l'unico caso in cui la cessione o la vendita della sostanza stupefacente cannabis non sia da ritenere offensiva, è quello in cui il principio attivo è presente in quantità talmente basse da non produrre in realtà alcun effetto drogante.
Come noto, infatti, il principio di offensività opera nel diritto penale in due diverse dimensioni: quella legislativa, per cui il legislatore deve formulare norme che in astratto comportino una effettiva lesione di beni o valori della persona, dello Stato, ecc; quella giudiziaria, per cui è il giudice che, nel singolo caso concreto, deve di volta in volta accertare se il fatto posto alla sua attenzione, seppure previsto da una norma di legge come reato, vada poi in concreto ad offendere il bene giuridico tutelato.
Alla luce di tale principio, l'incriminazione e la punizione della vendita e dell'utilizzo di cannabis cosiddetta "light" potrebbe considerarsi inoffensiva, proprio per la irrilevante quantità di principio attivo presente nella sostanza.
Tuttava, affermano gli Ermellini, analizzando nel dettaglio la lettera della L. 242 del 2016, è corretto concludere che la stessa si applichi solamente agli usi agroalimentari.
Per addivenire a tale epilogo, si argomenta sulla base dell'art. 1 della legge in oggetto, la quale persegue il dichiarato intento di sostenere e promuovere la coltivazione della canapa in modo sostenibile. L'art. 2, poi, elenca tutta una serie di prodotti ottenibili dalla canapa di cui è ammessa la commercializzazione, tra cui cosmetici, alimenti, materiali per bioingegneria, ecc.
Da tali considerazioni deriva, a detta della Cassazione, l'inevitabile ricaduta della cannabis per altri impieghi sotto la disciplina del Testo unico degli stupefacenti.
L'art. 73 di tale legge, in particolare, nell'incriminare la commercializzazione della cannabis, non opera alcuna distinzione rispetto alla percentuale più o meno alta di principio attivo presente.
In altre parole, il legislatore, con la L. 242 del 2016, ha solamente disciplinato lo specifico settore dell'attività della coltivazione industriale della canapa, attribuendo alle categorie di prodotti indicate dal citato articolo 2 un carattere tassativo. Tali prodotti derivano, infatti, da una coltivazione che risulta consentita solo in via di eccezione, rispetto al generale divieto di coltivazione della cannabis, che rimane penalmente sanzionato.
Alla luce dei ragionamenti svolti, le Sezioni Unite concludono il loro iter argomentativo enunciando il principio di diritto per cui "la cessione, la vendita e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 , anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, L. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività".