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Codice della Strada, multe annullate per le auto ibride entrate in ZTL, ecco le motivazioni: nuova sentenza

Codice della Strada, multe annullate per le auto ibride entrate in ZTL, ecco le motivazioni: nuova sentenza
Non ti possono fare la multa se circoli con l'auto ibrida in ZTL: lo dice il Codice della strada
Chi può entrare «liberamente» nelle Zone a traffico limitato (ZTL) di Roma? Il regolamento comunale prescrive il divieto d'ingresso anche alle auto elettriche; la legge stabilisce invece una cosa ben diversa. È sul contrasto tra normative che un avvocato della Capitale, dopo essersi visto recapitare a casa quattro multe per ingressi senza permesso in ZTL, ha fondato il suo ricorso, uscendone vincitore.

L'obiettivo delle Zone a traffico limitato (Ztl) - è noto - è contrastare l'inquinamento atmosferico limitando la circolazione delle auto più inquinanti, al fine di migliorare la qualità dell'aria e consentire ai residenti di respirare aria non dannosa per la loro salute.

Ed è altrettanto noto che un'auto ibrida è prima di tutto un veicolo che aiuta a proteggere l'ambiente, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica rispetto alle auto tradizionali.

Tale prerogativa è riconosciuta dall’articolo 7 del Codice della strada. Al comma 9-bis, infatti, viene specificato come sia concesso «l’accesso libero nelle Ztl ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida».

Di qui la decisione del Giudice di Pace di Roma, che ha annullato quattro multe comminate a un automobilista per aver circolato con un'auto ibrida in una una Zona a Traffico Limitato della Capitale. Secondo il giudice Dario Bonamano, l’accesso per questo tipo di veicoli avrebbe dovuto essere consentito, in base alla normativa nazionale.

Le sanzioni risalivano al giugno 2024, quando il Comune capitolino aveva multato il conducente ritenendo non autorizzato l’ingresso delle ibride in ZTL. Il giudice ha però annullato i verbali, richiamando il principio di gerarchia delle fonti normative: la delibera comunale non può derogare a una norma nazionale - l'art. 7 del Codice della strada - e, pertanto, il regolamento adottato dal Comune risulterebbe in contrasto con la legge. Il giudice ha, inoltre, sottolineato che «l’accesso alle Ztl di un autoveicolo che non arreca alcun impatto né al patrimonio artistico né all’ambiente non potrebbe non ritenersi libero».


Resta, tuttavia, un nodo interpretativo: il Ministero dei Trasporti, in passato, aveva chiarito che l'art. 7 del Codice della strada non si applica a tutte le ZTL già esistenti, ma solo a quelle di nuova istituzione, ovvero istituite dopo il 2018. Inoltre - si aggiunge nel medesimo parere ministeriale - esso non si applica alle aree pedonali poiché, in base alla definizione dell’articolo 3 del Codice della strada, in dette aree possono circolare, oltre ai pedoni e alle biciclette, soltanto i veicoli delle persone con disabilità, delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso. Il parere ministeriale veniva fornito in risposta congiunta alle interrogazioni n. 5-01236 dell’Onorevole Pizzetti e n. 5-01237 degli onorevoli Stumpo e Muroni in quanto aventi ad oggetto analogo argomento.

Quindi, la questione resta ancora controversa, anche sul piano interpretativo.

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