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Cartelle esattoriali per debito prescritto, non puoi ignorarle: ecco come dimostrare la prescrizione all'Agenzia Entrate

Cartelle esattoriali per debito prescritto, non puoi ignorarle: ecco come dimostrare la prescrizione all'Agenzia Entrate
Ecco cos’è la prescrizione dei crediti, come funziona e cosa fare se si riceve una richiesta di pagamento relativa ad un debito prescritto
Anche i crediti hanno una scadenza. Una volta superata tale “data di scadenza”, il creditore non potrà più chiedere il pagamento di quanto a lui dovuto e il debitore – di conseguenza – potrà legittimamente rifiutare di pagare quanto eventualmente richiesto.

Ma andiamo con ordine.

L’art. 2934 c.c. prevede che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.

Normalmente i diritti di credito si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni (art. 2946 c.c.).

Tuttavia, esistono delle eccezioni:

- si prescrivono in 5 anni i crediti: (i) che derivano da reati, atti illeciti o danneggiamenti (e, quindi, il relativo risarcimento danni); (ii) relativi a bollette del telefono; (iii) relativi alle bollette di luce, gas e acqua (anche se, a seconda dei casi, il termine di prescrizione per tali utenze può essere ridotto a 2 anni); (iv) del lavoratore che derivano da rapporti di lavoro dipendente (come TFR e stipendi arretrati); (v) relativi a tasse e imposte dovuti a Comune, Provincia e Regione; (vi) relativi a multe stradali e sanzioni amministrative;

- si prescrivono in 3 anni i crediti dei professionisti (medici, avvocati, insegnanti privati) e il bollo auto;

- si prescrive in 1 anno il diritto degli agenti immobiliari alle provvigioni.

Quindi, trascorso il termine previsto dalla legge senza che il creditore abbia chiesto il pagamento, il debitore può ragionevolmente ritenere il debito prescritto.

Quindi cosa fare se si riceve una richiesta di pagamento relativa ad un debito prescritto?

Bisogna, innanzitutto, operare una distinzione a seconda del contesto.

Se il creditore si limita ad inviare una lettera di messa in mora, il debitore può anche semplicemente ignorare il sollecito.

Questo principio, tuttavia, non vale per le richieste di pagamento inviate dall’Agenzia delle Entrate: la richiesta di pagamento – ancorché attenga ad un debito prescritto – non può essere ignorata ma il contribuente deve impugnare la richiesta di pagamento con ricorso.

Se, invece, il creditore agisce giudizialmente per il recupero del credito, il debitore dovrà eccepire la prescrizione nella relativa sede.

Qualunque sia la situazione presa in considerazione, è bene sapere che il debitore non deve provare l’avvenuta prescrizione del credito, ma limitarsi – semplicemente – ad eccepirla.

Al contrario, sarà il creditore a dover fornire la prova che il credito non sia prescritto, ad esempio, qualora abbia interrotto il decorso del termine di prescrizione mediante l’invio di una lettera di messa in mora.

Infatti, l’invio di un atto c.d. “interruttivo” (come può essere, appunto, la citata lettera di messa in mora) determina l’interruzione del termine di prescrizione e, contestualmente, il decorso di un nuovo termine dal giorno in cui viene recapitata al debitore.

Così, ad esempio, se oggi ricevessimo una lettera di messa in mora, la data odierna sarebbe il primo giorno da cui calcolare un nuovo termine di prescrizione (cosicché il nostro debito scadrebbe nel 2034 nel caso di prescrizione decennale, nel 2029 nel caso di prescrizione quinquennale e così via).

Tuttavia, affinché l’atto interruttivo possa esplicare efficacia, è necessario che lo stesso sia idoneo a fornire la prova della conoscenza legale da parte del debitore.

Ad esempio, la spedizione della lettera di messa in mora tramite il servizio postale deve avvenire con raccomandata con avviso di ricevimento, in modo tale da avere certezza sia della sua ricezione sia della data in cui è stata ricevuta. Al contrario, non ha nessuna validità giuridica la lettera di messa in mora spedita con posta ordinaria.
In alternativa, la lettera di messa in mora potrebbe essere spedita tramite p.e.c., ottenendo lo stesso risultato giuridico della raccomandata a/r.

Laddove, però, l’atto interruttivo non rispetti i requisiti volti ad assicurare la conoscenza legale dello stesso è da ritenersi come non inviato e, di conseguenza, la prescrizione sarà correttamente maturata e potrà essere opposta dal debitore per bloccare le richieste di pagamento del creditore.


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