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Assegno sociale, anche per cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari: novità Cassazione

Assegno sociale, anche per cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari: novità Cassazione
I titoli utili per l'erogazione del beneficio finiscono sotto la lente della Corte di Giustizia europea
Con l'ordinanza interlocutoria 27 febbraio 2024, n. 29, la Corte costituzionale ha rinviato alla Corte di giustizia europea (CGUE) la questione dell'esatta interpretazione di una Direttiva europea, per chiarire se il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico l'assegno sociale, già riconosciuto agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La questione, invero, è stata sollevata dalla Corte di Cassazione, investita del ricorso promosso dall'INPS per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze, con la quale era stata accolta la domanda di riconoscimento di assegno sociale avanzata da una cittadina albanese titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ma priva di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Nelle argomentazioni dei giudici di legittimità si è fatto leva sul principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale sancito dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, il quale dà concreta espressione al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale a favore sia dei cittadini di Paesi terzi (che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi), sia dei cittadini extra UE (che sono titolari di un permesso di soggiorno per finalità diverse dall'attività lavorativa, ma che consente di lavorare).

Ma qual è la disciplina dell'assegno sociale nel nostro Paese?

La misura previdenziale dell'assegno sociale è contemplata dall'art. 3 L. 335/1995. Si tratta di una prestazione in denaro non contributiva che l'INPS eroga, su domanda, ai soggetti di età superiore a sessantacinque anni (dal 1° gennaio 2019, superiore a sessantasette anni) che versano in disagiate condizioni economiche, in quanto sono sprovvisti di reddito o lo percepiscono in misura inferiore alla soglia stabilita annualmente dalla legge, nell'ammontare massimo dello stesso assegno in oggetto.

Tale provvidenza viene riconosciuta indipendentemente dalla circostanza che il beneficiario sia stato un lavoratore, ed ha natura meramente assistenziale.
L'assegno sociale mira, infatti, esclusivamente a far fronte allo stato di bisogno, derivante dall'indigenza, nel quale versano i soggetti sprovvisti di risorse economiche adeguate e che, a causa della vecchiaia, vedono scemare le proprie energie lavorative.
Esso si distingue, dunque, sia dalle prestazioni assistenziali che – come l'indennità di accompagnamento – sono preordinate a soccorrere il bisogno determinato dalla grave invalidità o dalla non autosufficienza dell'avente diritto, sia dalle misure di sostegno che – come l'abrogato reddito di cittadinanza e il reddito di inclusione – sono motivate da ulteriori finalità, come il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale.

A norma dell'art. 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, il richiedente la prestazione in esame deve avere la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ai cittadini italiani residenti in Italia sono equiparati quelli di uno Stato dell'Unione europea e, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 19, L. 388 del 2000, norma oggetto ora di censura, i cittadini di Paesi terzi titolari della carta di soggiorno. Titolo, questo, sostituito dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il permesso di soggiorno di lungo periodo, sembra pure utile ricordare, è concesso qualora ricorra una serie di presupposti che attestano la stabilità della presenza dell'interessato sul territorio, e il suo regime «si colloca nella logica di una ragionevole prospettiva di integrazione del destinatario nella comunità ospitante».
Più precisamente, il rilascio di questo titolo di soggiorno è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
  1. possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  2. disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
  3. alloggio idoneo;
  4. superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale è, infine, necessario, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del d.l. 112 del 2008, come convertito, che l'interessato abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Bisognerà ora attendere la valutazione della Corte di giustizia europea circa la compatibilità con il diritto dell'Unione della previsione di cui all'art. 80, comma 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina la corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso della (ex) carta di soggiorno.


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