La questione è stata affrontata dalla medesima L. 160 /2019, all’art. 1 comma 74, laddove si prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU, su decisione del singolo comune, qualora l'unità immobiliare sia posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari l'esenzione trova applicazione per una sola di esse.
Riepilogando, gli step fondamentali al fine di ottenere l’esenzione sono i seguenti:
- L'esenzione può essere applicata solo se prevista da delibera del Comune. È quindi fondamentale controllare le delibere del Comune di appartenenza, e questo si può fare sia sul sito del Ministero dell’Economia che su quello del proprio Municipio: bisogna cioè verificare che l’assimilazione ad abitazione principale sia prevista dal documento, altrimenti l’esenzione non spetta in nessun caso.
- La residenza dell’anziano/disabile deve essere stata trasferita nella casa di riposo in cui dimora.
- L’immobile in questione non dev’essere stato affittato a terzi.
- Se l’anziano/disabile è proprietario di più immobili, l’esenzione è applicabile solo per una unità immobiliare, mentre sulle altre l’IMU è dovuta.
E cosa succede nel caso di due coniugi entrambi non autosufficienti aventi residenza differente?
Fino a due anni fa, veniva riconosciuto il beneficio fiscale a un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare, a prescindere dai Comuni in cui fossero localizzate le unità immobiliari. Successivamente la Corte Costituzionale è intervenuta, dichiarando illegittima la norma che vincolava l’accesso all’esenzione IMU per i coniugi che avevano una residenza diversa e rendendo, di fatto, possibile la doppia esenzione (cfr. sent. 13-10-2022, n. 209).
Come indicato dalla Corte Costituzionale, spetta ai Comuni e alle autorità preposte verificare che i coniugi risiedano effettivamente nelle due abitazioni principali, come da loro dichiarato, e che non si tratti, invece, di situazioni di “seconda casa”.
Un aspetto è infatti chiarito dalla sentenza: “le dichiarazioni di illegittimità costituzionale (..) non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta".
È bene, dunque ricordare che i Comuni hanno diritto di verificare l’utilizzo dell’immobile attraverso i consumi delle utenze (gas, acqua e energia elettrica); pertanto è necessario conservare tutte le utenze pagate nel corso degli anni.