A tutti, prima o poi, potrebbe capitare di ricevere una cartella esattoriale con la quale l’Amministrazione finanziaria intima il pagamento di un debito.
Tuttavia, il decorso del tempo in cui la legge permette il recupero del credito da parte dell'Amministrazione determina la prescrizione della cartella esattoriale, con la conseguenza che il contribuente non è più tenuto al pagamento del relativo debito.
Innanzitutto, quindi, occorre comprendere cosa si intende per prescrizione.
Con il termine “prescrizione” si è soliti indicare l’estinzione del diritto causata dal mancato esercizio dello stesso nel lasso di tempo individuato dalla legge (art. 2934 c.c.).
Normalmente i crediti si prescrivono in 10 anni (art. [[n2946cc] c.c.), salvo alcune eccezioni.
Ovviamente, anche le somme di cui l’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento attraverso la notifica di una cartella esattoriale - in quanto crediti - sono soggette a prescrizione.
Affinché una cartella esattoriale sia prescritta, tuttavia, i termini possono essere molto lunghi. Infatti, affinché maturi la prescrizione dovranno trascorrere:
Tuttavia, il decorso del tempo in cui la legge permette il recupero del credito da parte dell'Amministrazione determina la prescrizione della cartella esattoriale, con la conseguenza che il contribuente non è più tenuto al pagamento del relativo debito.
Innanzitutto, quindi, occorre comprendere cosa si intende per prescrizione.
Con il termine “prescrizione” si è soliti indicare l’estinzione del diritto causata dal mancato esercizio dello stesso nel lasso di tempo individuato dalla legge (art. 2934 c.c.).
Normalmente i crediti si prescrivono in 10 anni (art. [[n2946cc] c.c.), salvo alcune eccezioni.
Ovviamente, anche le somme di cui l’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento attraverso la notifica di una cartella esattoriale - in quanto crediti - sono soggette a prescrizione.
Affinché una cartella esattoriale sia prescritta, tuttavia, i termini possono essere molto lunghi. Infatti, affinché maturi la prescrizione dovranno trascorrere:
- 10 anni per: Irpef, addizionale Irpef, IVA, Ires, Irap, Imposta di bollo, Imposta di registro, Imposta ipotecaria, Imposta catastale, Imposta sulle donazioni, Imposta sulle successioni, Ticket sanitario, Canone acqua, Canone Rai, Contributi Camera di Commercio;
- 5 anni per: Interessi o sanzioni sulle imposte, Imu, Tari, Multe stradali, Sanzioni amministrative in genere, Sanzioni tributarie, Contributi previdenziali dovuti all’Inps, Contributi Assistenziali dovuti dall’Inail, Tassa di soggiorno;
- 3 anni per: bollo auto.
Il termine di prescrizione (10, 5 e 3 anni) inizia a maturare decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella.
È importante sottolineare che, ai fini della “corretta” maturazione della prescrizione, sarà necessario che, successivamente alla notifica della cartella esattoriale, l’Amministrazione finanziaria non abbia in alcun modo agito e/o si sia attivata per il recupero del credito (ad esempio, attraverso la notifica di una intimazione di pagamento).
Quindi, come può tutelarsi il contribuente a fronte di una pretesa creditoria – ormai – prescritta?
Ferma la possibilità di agire in via giudiziale, il contribuente potrebbe chiedere l’annullamento della cartella prescritta attraverso la presentazione del c.d. “ricorso in autotutela”.
Il ricorso in autotutela è un’istanza da presentare sia all’Agenzia delle Entrate, sia all’Ente creditore cui il debito si riferisce (ad es., Comune, Inps ecc.), con cui il contribuente può chiedere l’annullamento della cartella esattoriale.
La redazione di tale istanza, che non prevede – peraltro – alcuna formula predefinita dalla legge, può avvenire ad opera dello stesso contribuente, senza necessità di avvocati o consulenti.
L’istanza, redatta e sottoscritta dal contribuente, può essere così presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo (e all’Ente creditore) al fine di ottenere l’annullamento in autotutela della pretesa.
Il ricorso in autotutela può essere presentato anche mediante la piattaforma online dell’Agenzia delle Entrate.
È importante sottolineare che l’Amministrazione finanziaria non è obbligata a rispondere al ricorso presentato dal contribuente, né tantomeno risulta impugnabile l’eventuale diniego dell’Amministrazione stessa.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza (si veda, ad esempio, la sentenza della Cassazione n. 8719/2020, ribadita con ordinanza n. 18241/2023), il rigetto dell’istanza in autotutela, se non adeguatamente motivato, può essere impugnato innanzi al Giudice che, valutato l’operato dell’Amministrazione, può annullare la cartella prescritta.
È importante sottolineare che, ai fini della “corretta” maturazione della prescrizione, sarà necessario che, successivamente alla notifica della cartella esattoriale, l’Amministrazione finanziaria non abbia in alcun modo agito e/o si sia attivata per il recupero del credito (ad esempio, attraverso la notifica di una intimazione di pagamento).
Quindi, come può tutelarsi il contribuente a fronte di una pretesa creditoria – ormai – prescritta?
Ferma la possibilità di agire in via giudiziale, il contribuente potrebbe chiedere l’annullamento della cartella prescritta attraverso la presentazione del c.d. “ricorso in autotutela”.
Il ricorso in autotutela è un’istanza da presentare sia all’Agenzia delle Entrate, sia all’Ente creditore cui il debito si riferisce (ad es., Comune, Inps ecc.), con cui il contribuente può chiedere l’annullamento della cartella esattoriale.
La redazione di tale istanza, che non prevede – peraltro – alcuna formula predefinita dalla legge, può avvenire ad opera dello stesso contribuente, senza necessità di avvocati o consulenti.
L’istanza, redatta e sottoscritta dal contribuente, può essere così presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo (e all’Ente creditore) al fine di ottenere l’annullamento in autotutela della pretesa.
Il ricorso in autotutela può essere presentato anche mediante la piattaforma online dell’Agenzia delle Entrate.
È importante sottolineare che l’Amministrazione finanziaria non è obbligata a rispondere al ricorso presentato dal contribuente, né tantomeno risulta impugnabile l’eventuale diniego dell’Amministrazione stessa.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza (si veda, ad esempio, la sentenza della Cassazione n. 8719/2020, ribadita con ordinanza n. 18241/2023), il rigetto dell’istanza in autotutela, se non adeguatamente motivato, può essere impugnato innanzi al Giudice che, valutato l’operato dell’Amministrazione, può annullare la cartella prescritta.