Il caso di specie oggetto della pronuncia in esame riguardava la diffusione del virus da Covid - 19 all'interno di una casa di riposo per anziani, la quale veniva poi successivamente sottoposta a sequestro preventivo (art. 324 del c.p.p.), stante il fumus commissi delicti rispetto alla fattispecie di epidemia in forma colposa (ex art. 452 c.p.). In particolare, i responsabili della struttura sanitaria erano stati sottoposti ad indagini, e poi processati, a seguito di omissione colposa circa il controllo della diffusione del virus Covid -19 all'interno della struttura per anziani, alcuni dei quali anche deceduti. Secondo l'accusa, suddetti responsabili, titolari di una posizione di garanzia nei confronti degli anziani ricoverati, avevano l'obbligo di impedire l'evento della diffusione del virus, al fine di prevenire l'insorgenza degli eventi delle lesioni, ovvero della morte degli anziani ricoverati.
La quaestio iuris è arrivata sino in Corte di Cassazione, la quale, all'interno della pronunzia in esame, avallando l'indirizzo tradizionale in giurisprudenza (Cassazione, Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133), ha qualificato il delitto di epidemia in forma colposa come reato a forma vincolata, e pertanto, ha asserito la sua impossibilità di configurarsi nella forma omissiva impropria, ex articolo 40, comma 2, c.p..
Difatti il Supremo Consesso della Corte di Cassazione, partendo da una interpretazione letterale della condotta descritta all'interno dell'articolo 452 del codice penale, in base al quale "chiunque cagiona una epidemia, mediante la diffusione di germi patogeni", ne ha dedotto la natura attiva, e non omissiva, a forma vincolata: ciò, invero, ne impedisce la configurazione in forma omissiva, a contrario generandosi una lesione del principio di legalità in materia penale. I reati possono, difatti, perfezionarsi in forma omissiva solo in caso di espressa indicazione di legge (reati omissivi propri), ovvero in caso di condotta a forma libera, attraverso il combinato disposto di cui all'art. 40, comma 2, c.p. (reati omissivi impropri). Per i reati a forma vincolata, pertanto, ne resta impossibile la conversione in reati a forma omissiva, nei casi non previsti dalla legge.
Sulla base di suddette coordinate di teoria generale, la Corte di Cassazione ha dunque escluso la possibilità che il reato di epidemia, ontologicamente a forma vincolata attiva, possa perfezionarsi nella forma omissiva, nella veste del reato omissivo improprio.
La sentenza in esame si pone, in verità, quale chiosa finale di un lungo dibattito giuridico, ove non sono mancati filoni dottrinari e giurisprudenziali discordanti.
Secondo, invece, altro filone dottrinario, il delitto di epidemia era da qualificarsi, tanto in forma dolosa, quanto in forma colposa, come fattispecie di reato "a mezzo vincolato": ciò in quanto la norma descrive il solo evento epidemico, da concretizzarsi attraverso il mezzo della diffusione di germi patogeni, e non la condotta, la quale è a forma libera, e pertanto attuabile tanto nella forma attiva, quanto in quella omissiva.