Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 30 novembre 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, un condominio aveva proposto opposizione all’atto di precetto con il quale l’erede di un soggetto aveva chiesto il pagamento di una somma, sulla base di un decreto ingiuntivo, emesso, dallo stesso Tribunale.
Nello specifico, il decreto ingiuntivo era stato emesso ed ottenuto sulla base di due fatture emesse dall’ex amministratore di condominio deceduto, per l’attività svolta dal 1994 al 2000.
A sostegno dell’opposizione, il condominio evidenziava che il decreto ingiuntivo in questione doveva ritenersi nullo, “stante il palese conflitto di interessi desumibile dal fatto che il decreto è stato richiesto dal ricorrente quando ancora rivestiva la carica di amministratore del condominio” ed era stato notificato dall’amministratore di condominio a sé stesso.
Ebbene, il Tribunale di Milano riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dal condominio, accogliendo la relativa opposizione, in quanto fondata.
Osservava il Tribunale, in proposito, che il decreto ingiuntivo in base al quale era stato notificato l’opposto precetto, risultava, effettivamente, essere stato notificato dall’amministratore di condominio a sé stesso.
Secondo il giudice, dunque, appariva evidente la sussistenza di un “palese conflitto di interessi” in capo al soggetto che aveva effettuato la notifica.
Precisava il Tribunale, sul punto, che l’amministratore, prima di notificare il decreto, avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un curatore speciale del condominio, come precisato, altresì, dalla Corte di Cassazione, con le sentenze n. 19149/14, n. 20659/09 e n. 8803/03.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione a precetto presentata dal condominio, accertava l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in base al quale era stato notificato il precetto stesso.