Con la risposta n. 2 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti per chi decide di stabilirsi nuovamente in Italia pur lavorando per multinazionali straniere, confermando che il nuovo regime di tassazione agevolata è accessibile anche a chi opera da remoto, a patto di rispettare una serie di requisiti temporali e professionali.
Il caso dell'ingegnere tra Londra, Berlino e Milano
La vicenda analizzata riguarda un ingegnere che, dopo essersi trasferito nel Regno Unito nel dicembre del 2020, decideva di rientrare in Italia alla fine del 2025 per intraprendere una nuova avventura professionale. Il suo ruolo prevedeva l'assunzione presso l'ufficio milanese di una società con sede legale a Berlino, con un accordo contrattuale che permetteva lo svolgimento dell'attività prevalentemente in modalità di lavoro agile. Questo scenario, tipico del moderno mercato del lavoro europeo, sollevava dubbi sulla compatibilità tra il regime degli impatriati e la natura “virtuale” della prestazione per un datore di lavoro estero.
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la disciplina di favore prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 209/2023, recentemente modificata dalla legge n. 132/2025, si applica a partire dal periodo d'imposta 2026 e per i successivi 4 anni, riconoscendo la piena validità dello smart working come modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sul territorio nazionale.
Requisiti e soglie della detassazione al 50%
Il beneficio fiscale consiste nella tassazione del solo 50% dei redditi di lavoro prodotti, entro un tetto massimo di 600.000 euro. Tuttavia, per accedere a questo “sconto” Irpef, il professionista deve garantire una permanenza fiscale in Italia per un periodo determinato e non deve essere stato residente nel Paese nei 3 anni solari precedenti il rientro.
Centrale è la natura della prestazione. Il lavoro deve essere svolto prevalentemente in Italia e il richiedente deve possedere una qualificazione o specializzazione elevata.
Il legislatore ha, inoltre, introdotto una clausola di salvaguardia per evitare rientri fittizi o semplici spostamenti interni allo stesso gruppo aziendale. Se il datore di lavoro in Italia coincide con quello estero, o appartiene alla stessa struttura societaria, il periodo minimo di permanenza fuori dai confini nazionali si allunga sensibilmente. Sono necessari almeno 6 anni di residenza all'estero se il lavoratore non è mai stato impiegato prima in Italia dal medesimo gruppo, che salgono a 7 anni se in precedenza esisteva già un rapporto di lavoro nel nostro Paese.
Garanzie per il lavoratore e modalità di fruizione
In coerenza con quanto già espresso in passato con la risposta 132/2021, l'Agenzia ha ribadito che la presenza di un datore di lavoro straniero non preclude affatto l'agevolazione, anche nel quadro del nuovo regime introdotto nel 2024. Per l'ingegnere che rientra dal Regno Unito nel 2025, l’accesso al beneficio fiscale è dunque consentito, purché il rapporto di lavoro sia effettivamente nuovo e non una semplice prosecuzione di quello precedente.
Sotto il profilo operativo, la norma offre una doppia tutela al contribuente. Il lavoratore può richiedere l'applicazione immediata del beneficio direttamente in busta paga, presentando la documentazione necessaria all'azienda. Qualora il datore di lavoro non dovesse procedere direttamente, il professionista non perderebbe il proprio diritto, in quanto l'agevolazione potrà essere recuperata integralmente in sede di dichiarazione dei redditi, garantendo così la massima flessibilità nel godimento di tale agevolazione fiscale.