L’IMU è una
imposta che deve essere pagata se si possiedono certi tipi di immobili, come fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli.
Questa imposta deve essere versata o dal proprietario dell’immobile oppure da chi è titolare di un altro diritto, ossia
usufrutto,
uso, abitazione,
enfiteusi e
superficie), ma anche da chi ha in concessione aree demaniali e da chi ha preso un immobile in leasing.
L’IMU è stata introdotta nel 2012 per sostituire un’imposta precedente chiamata ICI (imposta comunale sugli immobili).
Questa imposta si applica in tutte le città italiane. Tuttavia, la
regione Friuli Venezia Giulia e le
province autonome di Trento e Bolzano hanno il diritto di applicare le loro proprie imposte immobiliari.
Ma come si calcola l’IMU?
L’importo da pagare per l’IMU si calcola in base al valore dell’immobile. Questo valore è chiamato “base imponibile”.
Al valore dell’immobile si applica una percentuale chiamata "aliquota".
Per fare un esempio, se il valore dell’immobile è di 100 euro e l’aliquota è il 2%, allora l’importo da pagare sarà uguale al 2% di 100 euro, cioè 2 euro di imposta da versare.
Ma ci sono delle eccezioni.
In alcuni casi, infatti, è possibile ridurre la base imponibile della metà.
Quindi, se il valore dell’immobile è uguale a 100 euro, questo valore viene diviso a metà e quindi in questo caso si considera il valore di 50 euro.
E pertanto l’importo da versare per l’IMU sarà uguale al 2% di 50 euro, ossia 1 euro di imposta e non più 2 euro.
I casi in cui si può ridurre della metà la base imponibile sono previsti dall'art. 1, comma 747, L. 27 dicembre 2019, n. 160 e sono i seguenti:
a) quando l’immobile è un
edificio di interesse storico o artistico;.
b) quando l’immobile è dichiarato inabitabile o inagibile e non viene usato. In questo caso, si può usufruire della riduzione soltanto per il periodo dell’anno in cui l’immobile è in queste condizioni;
c) quando l’immobile (tranne nel caso di alcune categorie catastali specifiche) è concesso in
comodato d’uso gratuito a un parente in linea retta di primo grado (figlio o genitore) che lo utilizza come
abitazione principale.
Quindi, quest'ultimo caso riguarda il comodato gratuito, che è ben diverso dalla locazione e dall’affitto che invece non sono gratuiti.
Nel caso del comodato, per usufruire della riduzione della metà, però, ci sono ulteriori condizioni da rispettare, ossia il contratto di comodato deve essere registrato ed inoltre il comodante (per semplificare il proprietario dell’immobile che lo concede in comodato al parente) deve avere soltanto un'abitazione in Italia e deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune dove si trova l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio della riduzione della metà della base imponibile si applica anche se, oltre all’immobile dato in comodato, il comodante, nello stesso comune, ha un altro immobile adibito a sua abitazione principale (ad eccezione delle unità abitative con classificazione catastale A/1, A/8 e A/9).
Infine, se il parente a cui è stato dato in comodato l’immobile muore, il beneficio si estende al suo coniuge, ma soltanto se sono presenti figli minori.