1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840 bis del Codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito(1).
Note
(1)
Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.