(massima n. 1)
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito del procedimento di separazione personale non č idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro il novennio ai sensi dell'art. 1599 c.c. ovvero anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto. (V. Corte cost. n. 454 del 1989).