(massima n. 2)
Nell'esecuzione forzata diretta non è ammessa l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sicché il terzo detentore dell'immobile sottoposto a rilascio deve ritenersi legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ove voglia porre in discussione il diritto del creditore di esperire l'azione esecutiva in pregiudizio del suo anteriore diritto di godimento sul bene. (Nella specie l'opponente aveva dedotto in giudizio la prevalenza del contratto di locazione sul provvedimento presidenziale di assegnazione della casa familiare, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto di locazione e dopo che entrambi i coniugi avevano trasferito altrove la propria abitazione a causa dell'intervenuta frattura del rapporto coniugale).