(massima n. 2)
I contratti collettivi, nel riconoscere in talune situazioni il diritto al godimento delle ferie in una misura superiore a quella giustificata dal principio della proporzionalitą delle stesse alla durata della prestazione lavorativa, possono assoggettare il diritto stesso a determinate condizioni, quali in particolare la possibilitą della effettiva fruizione prima della risoluzione del rapporto. (Fattispecie coinvolgente l'applicazione dell'art. 52 del C.C.N.L. peri dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che, in caso di risoluzione del rapporto, riconosce il diritto a fruire del completo periodo di ferie annuale alla condizione che esse possano essere godute prima della data di cessazione del rapporto).