(massima n. 1)
A seguito della disposizione innovativa introdotta dall'art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) secondo cui l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore etą, fermo restando che in ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrą valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge pił debole applicabile anche alla separazione nonostante la dizione pił restrittiva dell'art. 155, comma 4, c.c., l'assegnazione della casa coniugale va configurata non soltanto come strumento di protezione della prole, ma come mezzo atto a garantire anche il conseguimento di altre finalitą, quali l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela del coniuge pił debole, con la conseguenza che l'attribuzione del diritto di abitazione nella casa familiare costituisce un provvedimento di contenuto economico avente funzione alternativa o sussidiaria rispetto alla determinazione dell'assegno. Pertanto, la restituzione della casa familiare da parte dell'assegnatario all'altro coniuge, rappresentando una utilitą economicamente valutabile in misura pari al risparmio occorrente per godere dell'immobile a titolo di locazione, giustifica un aumento dell'assegno di divorzio o di mantenimento dovuto dal beneficiario della restituzione al coniuge rinunciante.