(massima n. 2)
I soci lavoratori di una società cooperativa di produzione e lavoro possono prestare la propria opera sia in condizioni di subordinazione che di autonomia; tuttavia, al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio lavoratore e la società, non è sufficiente il riscontro degli elementi caratterizzanti la subordinazione in senso materiale (obbligo di osservare orari predeterminati, retribuzione fissa, applicazione di norme collettive, assoggettamento a poteri direttivi e disciplinari), giacché tutti tali elementi caratterizzano anche la posizione del socio lavoratore assunta in virtù del rapporto societario.