(massima n. 2)
Il rapporto organico che lega l'amministratore ad una societą di capitali, non esclude la configurabilitą di un rapporto di lavoro subordinato, a contenuto dirigenziale, fra il primo e la seconda (salvo il caso dell'amministratore unico della societą, attesa l'incompatibilitą fra l'autonomia che lo caratterizza e la subordinazione) considerata la natura parzialmente imprenditoriale dell'attivitą del normale dirigente, quale alter ego dell'imprenditore, e l'irrilevanza della eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale nei confronti della societą, requisito non necessario per la configurabilitą di un rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza di tale rapporto in concreto va stabilita dal giudice di merito, accertando l'oggettivo svolgimento di attivitą estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico, in posizione di subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate, restando comunque escluso che alla riconoscibilitą di un rapporto di lavoro subordinato sia d'ostacolo la mera qualitą di legale rappresentante della societą, come presidente della stessa.