(massima n. 2)
La delibera della Giunta regionale, con la quale si autorizza il presidente della regione ad agire o difendersi in giudizio, costituisce un presupposto della legitimatio ad processum: essa pertanto, se pure non tempestivamente depositata, può sempre essere validamente prodotta con efficacia retroattiva anche nei successivi gradi di giudizio, ed anche nel giudizio di legittimità, a meno che in quest'ultimo caso il giudice del merito non avesse già rilevato il difetto del presupposto processuale, dichiarando improcedibile la domanda.