Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 23215 del 28 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riscossione di crediti tributari relativi a IRPEF e IVA, il termine di prescrizione č quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo perché l'obbligazione tributaria ha natura autonoma e non periodica, con ogni periodo d'imposta che costituisce un nuovo presupposto impositivo. Pertanto, non č applicabile l'estinzione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

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