Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6981 del 15 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In sede di legittimitā č possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito qualifichi erroneamente gli indizi raccolti o ne faccia un uso improprio nel suo ragionamento probatorio; tuttavia, tale critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nella sentenza impugnata e non sulla mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice.

(massima n. 2)

Le regole sull'onere della prova sono disposizioni residuali rispetto al principio dell'acquisizione probatoria: le risultanze istruttorie concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice senza condizionamenti derivanti dalla loro provenienza; pertanto, l'applicazione delle regole sull'onere della prova si verifica solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie.

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