Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2188 del 22 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di comodato conferisce un diritto personale di godimento al comodatario: dunque, il godimento della cosa costituisce la causa essenziale del negozio; è, infatti, la cosa (mobile o immobile) specifica che egli deve restituire al termine del rapporto, della quale egli non può servirsi che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa ex art. 1804, comma 1, secondo periodo cod. civ., a pena di responsabilità contrattuale nel caso di perdita della stessa. Estranea alla causa tipica del contratto di comodato è, dunque, la trasformazione del bene oggetto di godimento, sì che anche eventuali rimborsi per le spese sostenute sono limitati alle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, e solo se queste erano necessarie e urgenti in base al disposto dell'art. 1808, comma 2, cod. civ.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.