(massima n. 2)
La morte del fideiussore non estingue la fideiussione, che si trasmette agli eredi, i quali, subentrando nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto, possono recedere solo nei modi e nelle forme in cui il diritto di recesso avrebbe potuto essere esercitato dal loro dante causa, e sono, pertanto, obbligati, in mancanza di recesso, all'adempimento pro quota della obbligazione fideiussoria, anche in relazione a debiti contratti dal garantito dopo la morte del fideiussore. In tale ipotesi, in particolare, ove si tratti di fideiussione omnibus, prestata senza fissazione di un limite alla responsabilità del garante, in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, il cui art. 10, non applicabile retroattivamente — senza che ciò possa dar luogo a dubbi di costituzionalità in riferimento all'art. 3 Cost., avuto riguardo alle considerazioni esposte nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1997, che ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale — ha modificato l'art. 1938 c.c., stabilendo l'obbligo, in caso di fideiussione per obbligazione futura, di previsione dell'importo massimo garantito, l'obbligazione resta valida anche nei confronti degli eredi del fideiussore ove il relativo oggetto risulti determinabile per relationem.