(massima n. 1)
In tema di supersocietą di fatto, l'abuso di una societą da parte di una o pił persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che č compatibile con l'accordo, iniziale o successivo, che la societą si faccia carico dei debiti conseguenti all'attivitą comune in misura superiore rispetto agli utili, mentre le persone fisiche simmetricamente assumano debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non sia stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire, ma sia solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di una supersocietą di fatto per la mancanza dell'elemento della affectio societatis, senza indagare se esso fosse carente sin dall'origine ovvero fosse successivamente venuto meno, in forza di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi).