(massima n. 1)
Non essendo prevista una norma che obblighi le societą a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, l'art. 2120 cod. civ. non si applica alla deducibilitą fiscale degli accantonamenti TFM degli amministratori. La deducibilitą di tali accantonamenti va valutata sulla base dell'art. 2389 cod. civ., sempre che il trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e ne specifichi l'importo.