(massima n. 1)
La valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., può essere effettuata in modo da comprendere anche l'attribuzione degli interessi maturati a favore dell'avente diritto fino alla data della decisione, salva la separata attribuzione, a decorrere da tale data, di ulteriori interessi, come in ogni altra ipotesi di liquidazione giudiziale di crediti originariamente di valore.