(massima n. 1)
Nel giudizio sulla responsabilitą civile derivante da incidente stradale, la mancata contestazione da parte della societą assicuratrice dell'operativitą della polizza durante il primo grado di giudizio impedisce di eccepire in appello la non operativitą della stessa sulla base del principio di non contestazione, ove tale eccezione non sia stata specificamente sollevata nel corso del processo di primo grado.