(massima n. 1)
In materia di responsabilitą per fatto illecito, anche nei rapporti condominiali, ove alla condotta di un condomino ai danni della cosa comune si aggiunga quella di altro condomino, entrambi possono essere indifferentemente chiamati a risponderne, senza che debba aversi riguardo alla prioritą nella commissione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che la collocazione, da parte di un condomino, di pannelli in cartongesso su una delle due "facce" di una parete vetrata avesse pregiudicato, rispetto alla situazione precedente, la luminositą del vano scala poiché l'oscuramento era gią stato realizzato da altro condomino sull'altra faccia).